Boghey’s Weblog

maggio 27, 2008

Il paradosso di Kronos e il reo impunito

di Franco Cordero

(“la Repubblica, 20 gennaio 2005)

 

“Implosione”, parola del lessico fisico: i corpi cavi implodono quando, sotto pressioni esterne superiori all’interna, le pareti ce-dono; e un collasso subirà la macchina penale appena i senatori della Cdl, ubbidienti al padrone, varino un ddl n. 3247, già disciplinatamente votato nella Camera bassa. Sull’onorevole avvocato C. P. pendono due condanne a 18 anni complessivi. Le sentenze lo dicono corruttore d’alcuni magistrati in cause vinte dall’uomo più ricco d’Italia, quarto al mondo, ora presidente del Consiglio e, quando voglia della Repubblica, avventurosamente salvo perché i suoi delitti risultano estinti dal tempo. Nient’affatto incline al martirio, C. P. pretende soccorsi immediati: il committente non può negarglieli; gli uomini del circo aspettano solo un fischio. L’Italia berlusconiana è una signoria telecratica fondata sul denaro. I precedenti lasciano pochi dubbi, anzi nessuno: falso in bilancio, rogatorie, legittimo sospetto, immunità del premier, conflitto d’interessi; ergo, habebimus legem. Che i retroscena siano roba da stomaco foderato d’acciaio, lo segnala una postilla nell’estratto dagli atti parlamentari: l’autore della proposta s’è chiamato fuori; la sua firma non figura più. Gesto moralmente doveroso, tanto l’hanno stravolta. Mirava al rigore penale. Il clou è l’ aumento delle pene ai rei d’associazione mafiosa (mentre qualcuno cova interventi che stronchino la giurisprudenza sul concorso esterno): erano 3 anni, diventano 5; i 6 salgono a 10 (art. 416-bis, c. 1); nel secondo comma, 7 anni anziché 4, 12 anziché 9; i 7 diventano 15; i 15 s’impennano a 24. Inasprito il regime della recidiva. Gli onorevoli colleghi interpolano norme pro Caesare, sicché viene fuori un ibrido schizoide, duro sui punti originari, allegramente lassistico dove lo richiedono gl’interessi personali del dominus e adepti.

 

Condannato due volte dal Tribunale, l’appellante punta sull’oblio: col tempo i reati svaniscono, estinti, ma finché durino le norme attuali, è un sogno; ci vogliono 10 anni a squagliare reati la cui pena massima non sia inferiore a 5 (il corruttore in atti giudiziari ne rischia 8); e interrotto dalla condanna, il termine corre ex novo, fino alla metà dell’originario; i suoi processi saranno chiusi prima che spirino 15 anni, prolungati dei periodi nei quali il corso della prescrizione era sospeso. Tutto li? Costa poco ritoccare una norma scomoda. Gliele riscrivono: nel nuovo art. 157, c. 1, il termine cala a 8 anni; e i fatti interruttivi non lo aumentano della metà ma solo d’un quarto (nuovo art. 161, c. 2); 8+2=10, già decorsi. Magia blu. Monsieur est servi: nel dibattimento d’appello sarà prosciolto grazie ai tempi lunghi; epilogo inglorioso, meglio però dei 18 annida scontare. Ma talvolta le diavolerie falliscono: sarebbe prosciolto se le nuove norme valessero; ora, succede che siano vulnerabili sotto almeno tre aspetti. Primo: l’art. 3 Cost. postula cittadini eguali davanti alla legge, ossia richiede una razionalità obiettiva nelle scelte legislative; è invalida la norma che regoli troppo diversamente i casi simili. Qui le differenze stridono: C. P. lucra il proscioglimento in 10 anni; commesso un nuovo reato della stessa indole, sarebbero 12; e 13 più 4 mesi, se già recidivo, delinquesse ancora. Che x sia recidivo, è variante da soppesare, ma non giustifica disparità enormi: la recidiva implica una condanna irrevocabile, dunque processo chiuso, ed è arduo chiuderlo quando l’imputato ha dalla sua governo, parlamento, falsa informazione: sul fatto che duri 5 anni (tempo medio), meno o più, influiscono fattori indipendenti dall’episodio penale; C. P. ha subìto due condanne in sedi diverse; sono reati della stessa indole; se la prima fosse irrevocabile, il termine salirebbe a 12 anni. Va in fumo la razionalità richiesta dall’art. 3 Cost.

 

Il secondo profilo chiama in causa l’idea del processo, definita dall’art. 101 Cost., c. 1: luogo della giurisdizione; fino alla condanna irrevocabile il reato è un’ipotesi, fosse anche notorio. Lo strumento italiano lavora male: mancano persone, locali, macchine; pesano sovraccarichi attribuibili all’eccesso incriminatorio; tanta materia penalmente futile sarebbe meglio regolabile in sedi diverse,se i legislatori avessero talento inventivo. Qualità e rendimento del lavoro dipendono anche dalla procedura, materia importantissima dove allignano perversioni, ignoranza, asinerie altrove ignote. In nemmeno quarant’anni passiamo da un ordigno insofferente del contraddittorio (il codice fascista,tale rimasto a lungo) a garantismi postinquisitoriali, poi scoppia la sbornia d’una moda sedicente anglosassone: nel clima bicamerale (berlusconismo col centrosinistra al governo) vengono fuori stravaganti novità; ormai il capolavoro difensivo non è più farsi assolvere nella disputa su fatto e diritto, ma resistere al processo finché i reati s’estinguano, candele sotto lo spegnitoio. Ogni caso prescritto è soperchieria percepita dal pubblico. Ora,visto quanto durano i processi,un legislatore serio allunga i termini, interrogandosi anche sulle norme utili ai trucchi dilatori. Costoro li abbreviano a profitto d’un sodale del padrone, liquidando mezzo codice penale. Qualche esempio: peculato, i 15 anni (22 e 6 mesi, ricorrendo fatti interruttivi) scendono a 10 (con la soglia massima d’un quarto in più);riciclaggio, da 15 anni a 12 (soglie massime, 22 e mezzo contro 15); ricettazione, da 10 a 8(15 contro 10); calunnia, da 10 a 6 (15 contro 7 e 6 mesi); idem l’usura. L’intento strategico trapela dall’art. 161, c. 2: nel sistema attuale giorni e mesi persi in rinvii su impedimento della difesa sono sempre recuperabili; in futuro, no; avesse anche consumato anni interi quando mandava a vuoto le udienze adducendo impegni parlamentari, C. P. sarebbe prosciolto all’ultimo rintocco del decimo anno; nemmeno un’ora in più. Chi, sapendosi colpevole, sceglierà ancora una pena pattuita o il giudizio nel merito a rito abbreviato? Pochi, male consigliati o afflitti da malinconia dostoevskiana. Gli astuti seguono vie lunghe, avendo dalla loro Kronos (vecchie cronache belliche lo chiamavamo “il generale Tempo”). Sentiremo dalla Consulta fino a che punto questa sagra del reo impunito sia compatibile con l’art. 111 Cost., c 1.

 

Terzo punto. In numeri secchi, i nuovi termini significano 210 mila processi dissolti d’un fiato: l’ha calcolato l’ingegnere che borbotta ukaze da via Arenula, uomo del pragma padano; il grosso, suppongo, sta nei casi giudicati in due gradi, dove manca solo il responso della Cassazione, programmato negli attuali termini. Dalla manica padronale esce l’equivalente d’una larga amnistia, ma le amnistie richiedono leggi votate in ogni articolo dai due terzi delle Camere (art. 79 Cost., c. 1): sopravvenivano a cicli in occasioni straordinarie, ispirate dall’”indulgentia principis”; sub divo Berluscone l’impunità diventa organica, radicata nel sistema, lucrabile da chiunque. «Legge sacrosanta», commenta ridendo, poi annuncia «miseria, terrore, morte», se gli avversari vincono: torvo delirio; o avvertimenti d’un nichilista pronto ad affossare mezzo mondo.

 

Lunedì, 31 gennaio 2005 

 

http://www.ildialogo.org/estero/estero31012005-2.htm

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