Boghey’s Weblog

Maggio 27, 2008

E il delitto evaporò sotto il sole di Arcore

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di Franco Cordero

(“la Repubblica”, 17 dicembre 2002)

Pende alla Camera un disegno di legge in 45 articoli intitolabile «L’avvocato dei miracoli» ossia come squagliare i delitti, purché uno lo meriti: e lo merita chi frequenta le compagnie giuste; nel mondo nascente, illuminato dal sole d’Arcore, non hanno corso assiomi egualitari d’odiosa memoria giacobina; vigono norme ad personam, flessibili; ognuno trova la sua. Vale la pena spigolarvi cominciando dai futuri artt.36 sg. c.p.p. Era ora che gl’imputati potessero scegliersi i giudici o almeno, schivare gli scomodi. I due predetti articoli allargano talmente i motivi della ricusazione, che tutti o quasi i componenti d’un tribunale o corte diventano ricusabili. Basta l’«inimicizia» col difensore, non meglio definita, mentre l’attuale norma la richiede «grave», tra giudice e una delle parti private: viene a taglio qualunque modesta tensione; e vi sono mille modi d’innescarla. Altro motivo l’antipatia politica: chi legga libri sospetti, ad esempio, o frequenti teste storte non giudicherà gli uomini del re; e non parliamo dei dissidenti palesi; uno dei 25 ddl qui rimpastati (Anedda, n. 1225) prevede anche l’avere emesso provvedimenti difformi dai «princìpi del giusto processo». L’idea profonda è che sia «iudex suspectus» chiunque non regga la coda alla difesa. L’interessato se li toglie dai piedi con un soffio.
Nei processi berlusconiani danno spettacolo atleti del tempo perso e, avendo un piede nel Parlamento, s’inventano macchine dilatorie. L’art. 108-bis dichiara prorogabili i termini d’almeno 30 giorni, anche più d’una volta. L’insoddisfatto ricorre in Cassazione. L’art. 190, c. 1, qual è ancora, esclude le prove «manifestamente superflue o irrilevanti»: espediente selettivo necessario al sistema che non voglia implodere, ma i guastatori blu l’aboliscono; quando N indichi testimoni a miriadi (ad esempio, gli iscritti sulle liste elettorali del tal Comune), su qualunque tema vagamente connesso ai fatti de quibus, il giudice li ammetterà senza fiatare. L’imputato ricco gli satura quante udienze vuole. L’altrettanto micidiale art. 416, c. 2, commina una nullità assoluta ogniqualvolta il fascicolo non contenga l’intero prodotto delle indagini, briciole incluse, interessino o no al fine istruttorio. È una sapientissima mina. Sceltosi il momento, l’artificiere dirà che nel fascicolo manca qualcosa. In appello, ad esempio, un servizievole testimone racconta d’avere scritto all’indagante: la lettera non c’è; quel pubblico ministero cade dalle nuvole, né potrebbe deporre (glielo vieta l’art. 197, lett. d), o magari non abita più questo pianeta. Sono letali le nullità assolute, rilevabili finché duri il processo: invalido l’atto col quale l’attore pubblico chiedeva il rinvio a giudizio, cadono i consecutivi; salta il processo; gli strateghi del nulla volano ad nuptias. A richiesta della parte, il giudice verifica che il fascicolo (…) contenga effettivamente «tutti gli atti d’indagine compiuti» (o meglio, i relativi verbali: art. 421, c. 3-bis): resta un mistero come possa, se non l’aiuta lo Spirito santo; e pare sottinteso che l’onere della relativa prova incomba all’accusa; nel dubbio, quindi, l’intero seguito va al diavolo o almeno lo sosterranno i paladini del «giusto processo».
Allo stesso ceppo manicomiale appartiene l’art. 391, c. 5-bis e ter, contemplante l’immediato ricorso in Cassazione su materie interlocutorie (questioni preliminari, nullità della domanda, valore processuale degli atti, ammissione o esclusione delle prove),e i ricorsi pioveranno perché ogni volta sopravviene una stasi automatica d’almeno 6 mesi. Se all’imputato viene comodo, il processo non finisce mai: basta chiedere l’ammissione della prova X, tardiva o vietata; un’ordinanza gliela rifiuta; lui ricorre e incassa i 6 mesi, scaduti i quali, ripete il gioco sulla prova Y; l’alternativa è accogliere qualunque richiesta, anche demente, ma dove gl’imputati siano due, interessati a perdere tempo, ricorre l’altro e la ruota gira in folle. Combinato all’art. 190, c. 1, il meccanismo sviluppa magnifiche sinergie: N indica 10 mila testimoni; se glieli ammette, il cireneo incanutisce nell’ascoltarli; quando poi, compiuti 72 anni, deponga la toga, il dibattimento sarà rifatto. Eventuali rifiuti scatenano ricorsi e relativi stalli. Mostri simili nascono tarati, inutile dirlo, perché i legislatori non sono onnipotenti, ma l’arnese chirurgico d’ablazione delle norme invalide lavora finché un padrone dello Stato non metta le mani sulla relativa Corte. Colmo dell’ironia macabra, questi due ordigni figurano nel capo VI, inteso a «semplificare e accelerare i tempi».
Nel lessico berlusconiano «favor rei» significa assolvere dei colpevoli. L’idea risplende nel futuro art. 192, c. 3, mano soccorrevole tesa alla mafia, nei cui processi l’imputato rischierebbe poco se le cose dette dai correi contassero zero. Adesso contano fin dove le confermino «altri elementi», ed era superfluo dirlo: non esistono parole infallibili; la sentenza spiega perché le creda; identico vaglio subisce ogni testimone. La nuova norma richiede che i cosiddetti riscontri siano documenti o testimonianze. Supponiamo che su mille correi (ad esempio thug, gli strangolatori devoti alla dea Kâli: figure salgariane ma è dato storico, la giustizia inglese li scovava a migliaia in India), 999 confessino e le rispettive confessioni convergano, mentre l’ultimo nega: condannati i 999, assolto il millesimo, se non lo inchiodano testimoni o documenti; inutili le conclusioni induttive che l’art. 192, c. 2, chiama indizi. Magari sul correo “negativus” ne pesano d’enormi (che da soli non bastino a motivare la condanna), e bisogna assolverlo se non arrivano il film dell’accaduto, scritture o reperti analoghi oppure testimoni (del fatto attribuitogli, sosterranno i sofisti forensi, perché la prova induttiva risulta implicitamente esclusa). I 61 collegi su 61 vinti nell’isola implicavano un debito. I vincitori lo stanno pagando: quest’articolo d’oro apre l’iter; poi in ossequio al «giusto processo», verrà la revisione delle condanne irrevocabili; nel laboratorio parlamentare pendono disegni ad hoc.
Lo strabiliante art. 335-bis codifica un’idea talmente cavalleresca dello stile accusatorio, da garantire larghe impunità. Sentiamola: il pubblico ministero riceve una notizia su N; iscrivendola nel registro, prima quindi d’essersi mosso, deve avvertirlo; «en garde»; non commetta passi falsi; diffidi del telefono; attento a non farsi captare suoni e immagini; e sapendosi nell’occhio inquirente, sia cauto se delinque ancora. L’ignaro arrischia una domanda: bisogna avvertire tutti?; anche mafiosi, narcotrafficanti, terroristi, estorsori, mercanti di carne umana? Sì, a meno che l’indagante chieda un permesso e il giudice gliel’accordi: 6 mesi, prorogabili una sola volta, col limite massimo d’altri 6; spirati i quali scatta l’avviso, la cui omissione annienta ogni atto posteriore. È motivo d’orgoglio sapersi cittadini d’un fortunato paese i cui parlamentari scolpiscono nel marmo tali capolavori. Manca una bellissima invenzione del ddl n. 1225 ma non disperiamo: volano tanti falchi; qualcuno la ripescherà. Esponiamola affinché i lettori misurino l’anima dei Baiardi forzaitalioti. L’art. 407 impone dei termini alle indagini: gli atti tardivi nascono morti; ai garantisti sembra poco e li sotterrano tutti, anche i tempestivi, lanciando un eloquentissimo segnale, che le imprese criminali siano meno temibili degl’investigatori accaniti. Infine, e chiudo il florilegio, l’art. 507 non ammette più prove acquisite ex officio nel dibattimento: deve chiederle una parte; ed entrano solo se conducono al proscioglimento; le altre tamquam non essent. Gli spavaldi riformatori postulano processi penali dall’oggetto disponibile, quasi fossero sul tappeto un credito, diritti reali, affari condominiali: ipotesi assurda, notavo 11 anni fa nella «Procedura», e così ragionano le Sezioni unite, nonché Corte cost. 26 marzo 1993 n. 111, ma sono argomenti d’una dialettica ormai obsoleta, squagliati dal sole d’Arcore.

 

http://www.osservatoriomonopoli.it/News_archivio/News_080103_Penale.htm

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