Boghey’s Weblog

Novembre 13, 2008

Berlusconi si compra, di nuovo, due sindacati

Lo strappo
di Roberto Alajmo
Badate che l’esclusione della Cgil da parte del governo è molto più che un pesce in faccia a Epifani. È uno strappo che ci riguarda tutti, anche quelli come me che non si nascondono le magagne dei sindacati italiani. Uno strappo a cui tutti dovremmo reagire. È il primo verso in versione moderna della famosa poesia erroneamente attribuita a Brecht, in realtà di Martin Niemöller:
Prima di tutto vennero a prendere gli zingari
e fui contento, perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli ebrei
e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere gli omosessuali,
e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.
Poi vennero a prendere i comunisti,
ed io non dissi niente, perché non ero comunista.
Un giorno vennero a prendere me,
e non c’era rimasto nessuno a protestare.

Difatti la cosa che colpisce non è l’ennesima spallata alla democrazia da parte del signor B. A scandalizzarmi è l’acquiescenza di Cisl e Uil, che per proprio tornaconto accettano lo stesso di partecipare all’incontro.
Una vergogna cui io, se fossi iscritto a uno di quei due sindacati reagirei strappando la tessera e iscrivendomi di corsa alla Cgil.

Dall’immunità al Quirinale

(Repubblica — 01 luglio 2008   pagina 1   sezione: PRIMA PAGINA )

LA STASI generale dei processi è un espediente faute de mieux: B. vuole l’ immunità, reiterata nell’ ascesa al Quirinale; e che intanto il dibattimento milanese dorma. S’ è visto perdente nel giudizio a regola d’ arte (ai bei tempi li affatturava): se no, quale migliore occasione d’ un dibattimento trionfale?; così conclude chiunque, munito d’ un cervello, non militi sotto bandiera blu (colore della nuova pirateria, epoca «Beautiful»). La sua difesa è l’ abusato giuramento purgatorio sulla testa dei figli, quarta volta: tali messinscene valevano poco già otto secoli fa, quando un canone del IV Concilio Laterano, anno 1215, squalifica l’ obsoleta macchina giudiziaria vietando ogni apporto ecclesiastico alle «purgationes vulgares» (ordalie e duelli); dalla crisi emergono i sistemi inquisitori (raziocinio empirico sulla questione storica, giudici professionisti, fonti romane, leggi imperiali, statuti). Nella consueta chiave paranoide mima il gesto delle manette davanti ai Confesercenti che lo fischiano: toghe sovversive l’ hanno condannato in segreto, sei anni, ma lui non è un povero diavolo inerme; cambierà le regole nell’ interesse collettivo, Robin Hood delle libertà; e honny soit chi insinua sospetti d’ un profitto personale. A ogni costo deve impedire la decisione milanese. Il famigerato emendamento sulla sicurezza viene utile sotto due aspetti: gli blinda un anno; e mettono paura le centomila cause che manda al diavolo per bloccare la sua. Non è discorso da cavaliere immacolato: li preoccupa la routine sconvolta?; gli garantiscano l’ immunità, legando nel frattempo lo scomodo tribunale. Così parlano gli estorsori (art. 629 c. p.): «chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni»; e nessuno se ne stupisce, tanto poca notizia fa Tortuga emersa nell’ Olona. Che batta bandiera nera, è già chiaro quando i networks nascenti invadono l’ etere, protetti da governanti complici, finché una vergognosa legge ad divum Berlusconem, cosiddetta Mammì (Oscar, ministro delle Poste), consacra il duopolio, ed è niente rispetto al séguito. Cade Craxi premier: affogano i tre del Caf, Craxi, Andreotti, Forlani; il pirata delle tv salta in politica, condottiero forzaitaliota; raddoppiando ogni volta la posta, oltre ad arricchirsi smisuratamente insegue l’ en plein assoluto; se il colpo riesce, l’ Italia sarà una signoria berlusconiana. Non ha perso tempo. Venerdì 27 giugno Palazzo Chigi vota un ddl. a beneficio dei quattro presidenti: lui viene modestamente ultimo, dopo Quirinale, Palazzo Madama, Montecitorio; saranno immuni dal processo. Avviene nelle migliori corti europee, spiegano al pubblico i soliti piccoli Goebbels: gli elettori hanno diritto a un governo stabile; come può adempiere l’ alto compito chi abbia addosso dei persecutori? Fandonie. I premier d’ Europa non godono d’ alcuno scudo, salvo l’ eventuale autorizzazione a procedere quando siano parlamentari (in Francia e Olanda non lo sono) e viga tale ormai incongrua tutela, qui abolita dall’ art. 1 l. c. 29 ottobre 1993 n. 3 (come in Belgio: altrove non è mai esistita, vedi Usa, Inghilterra, Svezia): risaliva ai tempi in cui oppositori scomodi rischiassero pressioni da una magistratura lunga mano del potere esecutivo; nell’ Italia attuale il fine sarebbe inverso, lasciare impuniti gli uomini del re-padrone. Qualcosa della nient’ affatto riguardosa prassi statunitense sappiamo dal caso Clinton-Levinski. Insomma, B. sarà l’ unico capo del governo immune in quanto tale. Il clou sta nell’ art. 5: i processi restano sospesi finché dura la carica e la sospensione «non è reiterabile»; parrebbe uno sbarramento equo ma in cauda venenum, «salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura». Undici parole, soppesiamole. Due casi sono chiari: Il governo è affondato: dopo Primus viene Secundus; affonda anche lui; riappare Primus e perdurando la legislatura, rivive l’ immunità. La seconda conclusione sicura è che a tali fini non valgano uffici diversi in legislature distinte, altrimenti un presidente del consiglio planerebbe au dessus de la loi 22 anni se, avendo governato per 5, nei 10 seguenti presiedesse Camera alta e Camera bassa, scalando infine Monte Cavallo. L’ art. 5 ammette il bis solo rispetto alla «nuova nomina» durante «la stessa legislatura»: ora, niente impedisce che l’ ex premier guidi una Camera o tutt’ e due o la Repubblica; nella quale ultima ipotesi verosimilmente cade il limite dell’ immunità alla singola legislatura; eletto in termine, la conserva sette anni. Sappiamo dove miri B.: puntava al Colle già nel secondo governo; vuol salirvi con i poteri d’ un De Gaulle o Bush, mettendo a Palazzo Chigi qualche commesso ubbidiente e revocabile; tale resta l’ obiettivo ma c’ è una deadline o termine finale, oltre cui l’ Eldorado svanisce (metafora molto realistica perché nemmeno lui sa quanti miliardi gli pioverebbero in soprannumero politico); il tutto deve accadere nella XVI legislatura. I conti sono presto fatti: Camera e Senato durano 5 anni, prorogabili con una legge, «soltanto in caso di guerra» (art. 60 Cost., c. 2); evento improbabilissimo; il quinquennio spira nell’ aprile 2013; poco dopo scadono i sette dell’ attuale Presidente; il quale fissa l’ elezione entro 15 giorni dalla riunione delle Camere nuove; l’ art. 85. Cost, c. 3, gli proroga i poteri; idem qualora manchi meno di tre mesi allo scioglimento delle Camere. Se tutto va secondo i suoi calcoli, dunque, B. diventa capo dello Stato, presiedendo il Csm: sono gesta da Nave dei folli (tema ricorrente nella pittura didascalica quattro-cinquecentesca), visto che animale da preda sia e cosa pensi dei magistrati (mestiere sporco, vi confluiscono gli affetti da turbe mentali; e progetta visite psichiatriche); saranno spettacoli d’ una strabica Dike fescennina ma, svanita l’ immunità, eccolo in tribunale sotto l’ accusa d’ avere pagato un testimone perché mentisse. Non può succedere: il suo mondo ha qualche aspetto psicotico, però Leviathan, alias Caimano, è azzannatore infallibile; molti deliri sono coerenti; e nelle psicosi «acted out» il delirante modifica l’ ambiente adeguandolo a sé. Dovendo essere eletto in questa legislatura, presuppone l’ esodo dell’ attuale Presidente. I casi sono tre: morte (nessun precedente); impedimento da malattia (Antonio Segni); dimissioni (Giovanni Leone). In tal senso aveva accennato una mossa. Resta da dire che mostro sia in termini costituzionali il ddl. dei quattro presidenti (meglio denominabile «c’ est Moi», maiuscolo), e l’ argomento richiede discorsi terribilmente seri.

- FRANCO CORDERO

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/07/01/dall-immunita-al-quirinale.109dall.html 

Ecco quanto Obama considera Berlusconi… zero!

(Pubblicato il di laurentius87 )

Ecco quanto Obama considera Berlusconi e i suoi discorsi, telefonate (e relative polemiche) a parte.
Zero.

Il tutto risale al marzo 2006, quando Berlusconi pronuncia un intervento al Congresso degli Stati Uniti. Obama non applaude, non si alza in piedi, si guarda in giro stranito e perplesso, sbadiglia, rischia di addormentarsi.

Il video è anche una ghiotta occasione per assaggiare qualche boccone dell’improbabile inglese del nostro presidente del Consiglio, più maccheronico di un piatto di tortiglioni. E più indigesto, forse.

Sembra che meglio fosse andata a Walter Veltroni nel 2005, quando fu amichevolmente accolto nello studio di Obama al Senato di Washington.

http://termometropolitico.wordpress.com/2008/11/10/ecco-quanto-obama-considera-berlusconi-zero/

Maggio 27, 2008

Il piano di Villa Wanda e il successore di Arcore

di Franco Cordero

(“la Repubblica”, 12 novembre 2003)

 

Domenica5 ottobre 1980 Licio Gelli lancia segnali dal Corriere: gli affari vanno a meraviglia ma qualcosa muta nell’orizzonte politico, dalla linea d’unità democratica, implicante prima o poi l’ingresso dei comunisti nell’area governativa, allo schieramento quasi bipolare (i vecchi partiti, escluso il Ms, al cui sdoganamento mancano 13 anni, contro un Pci egemone sulla sinistra); e l’intervista contiene un proclama preberlusconiano. La P2 ha i mesi contati. Gl’inquirenti milanesi su omicidio Ambrosoli e bancarotta Sindona perquisiscono stabilimenti, dimore, residenze del Venerabile: consta che nell’estate 1979 l’avesse visitato un massone italoamericano, attivo nel finto sequestro politico del banchiere mafioso (con mano da chirurgo gli aveva affatturato una ferita); a Castiglion Fibocchi, martedì 17 marzo 1981, saltano fuori i famosi elenchi, 950 nomi, configuranti uno sbalorditivo tableau dell’Italia trafficona. Venerdì ne parla la Rai. L’indomani il Giornale anticipa gli eventi dando presente sulla scena un magistrato romano: non c’era ma arrafferà il caso; l’annuncio viene da qualche preconoscitore. Bisogna informare l’autorità politica. Assente Pertini, allora capo dello Stato, mercoledì 25 i due inquirenti vanno a Palazzo Chigi, accolti dal capo-gabinetto (tessera P2 n. 1637). Sono carte autentiche?, domanda A. Forlani: gli esibiscono un autografo del guardasigilli sulla domanda d’ammissione alla P2; cade ogni dubbio. Due mesi dopo le liste arrivano al pubblico. Il governo sprofonda. Roma s’afferma competente sollevando un conflitto, risolto a suo favore: gli àuguri lo sapevano, e che sarebbero svanite le imputazioni monstre, gonfiate al fine d’acquisire i procedimenti (quando siano connessi, competono tutti al giudice del reato più grave: art. 47 cod. 1930); il tempo lava i residui.

 

Tempestivamente sparito, L.G. non perde una mossa, da quel burattinaio che racconta d’essere: affida alla figlia Maria Grazia delle carte nel doppio fondo d’una valigia affinché siano scoperte; gliele sequestrano i doganieri (Roma, 4 luglio 1981). Così viene alla luce il “Piano” d’una “rinascita democratica”, databile 1976: appunti senza pretese, dirà (giugno 1984); comunque fosse nato, è lettura istruttiva. L’aggettivo “democratico” va inteso alla lettera, avverte. Indi espone obiettivi, percorsi, programmi: i quali ultimi contemplano dei ritocchi alla Carta, dopo che siano restaurati i fondamenti; e gli obiettivi sono gangli nei quali infiltrarsi. Primo, i partiti, dallo Psi al Pli, attraverso Pri, Psdi, Dc, con riserva d’un ripensamento su Destra Nazionale. Secondo, stampa, quotidiana e periodica, al qual proposito esclude interventi societari: costano meno singoli giornalisti, scelti comme il faut; al diavolo la Rai. Terzo, i sindacati confederali e autonomi: bisogna”ricondurli” alla funzione “naturale” rompendo l’unità sindacale; la questione tattica immediata è dove fare leva. Quarto, un governo nuovo, strutture e uomini. Quinto, magistratura “ricondotta” all’antica fedeltà. Con 30 o 40 miliardi conta d’acquistare partiti, stampa, sindacati, collocando uomini in “buona fede” nei punti dominanti. Il cervello strategico dell’invasione sarà un club rotariano: imprenditori, finanzieri, professionisti, amministratori pubblici, magistrati; “pochissimi” mattatori condurranno l’azione politica.

 

Appare Craxi, spicca Andreotti: il denaro circolerà “con i dovuti controlli”, purché le insegne meritino ancora credito; se no, i capitali alimenteranno due “movimenti” che attraversino Psi, Psdi, Pri, sinistra liberale, sinistra democristiana, destra democristiana, liberal-conservatori, Destra nazionale democratica. I club fungono da alambicco: politica militante e società civile nel rapporto da 1 a 3; l’opinione pubblica richiede sponsores d’alta qualità, abili, irreprensibili, senza obsolete divise ideologiche. Siamo al capitolo “stampa o meglio, giornalisti”: 2 o 3 sotto ogni testata, ciascuno ignaro dell’altro; li recluteranno 3 o 4 intenditori. Qualche settimanale d’assalto: stampa e televisioni locali coordinate da una sola agenzia centrale; dissolta la Rai “in nome della libertà d’antenna ex art. 21 Cost.”. Suonano molto chiare le direttive sindacali: primo, “rovesciare i rapporti” interni dell’ “attuale trimurti”; secondo, rompere l’unità, assecondando pulsioni centrifughe minoritarie nella Cisl, prevalenti nella Uil; terzo, fusione con gli autonomi. Così il sindacato ridiventa “collaboratore del fenomeno produttivo”, senza l’assurda pretesa d’influire sulle decisioni d’impresa e governative. Analoghe tattiche infiltranti disegna nel mondo giudiziario: una corrente moderata raccoglie 40 toghe su 100; acquisita mediante “concreti aiuti materiali”, può attuare un “rapido aggiustamento” che “riconduca” il corpo togato all’antica disciplina. È parola-chiave “ricondurre”. Nello sfondo risplende l’età aurea, quando la proprietà discriminava gl’individui, prima che venisse Giolitti, aborrito dal Corriere. Quel sindacato collaborante rammenta la vittoria padronale sul sindacalismo fascista d’Edmondo Rossoni, 1928. Nelle previsioni appare cauto: non vede una restaurazione imminente; ma il tempo volerebbe se, Deo adiuvante, salissero al governo un uomo “o un’équipe già in sintonia con lo spirito del club”.

 

Questo singolare documento conta 16 pagine: la “Premessa” ne piglia meno d’una; gli “Obiettivi” poco più d’una; 3 i “Procedimenti”; 9 i “Programmi”. Li apre la diagnosi d’un marasma nello Stato. Dicono tutto due esempi: la deriva del potere dalle sedi naturali (parlamento e governo) verso i sindacati, nonché “padronati multinazionali”; e l’elefantiaca scuola pubblica, sorda al merito, nella funesta illusione che il diploma garantisca lavoro, donde effetti perversi quali delusione, apatia, fuga nella droga, ideologia eversiva, terrorismo. Il capitolo terapeutico distingue gl’interventi a breve termine dal medio-lungo. Esiste un problema “giustizia” risolubile in sei mosse: prima, due magistrature separate, requirente e giudicante; seconda, pubblico ministero subordinato al ministro; terza, piena parità accusa-difesa e indagini trasparenti; quarta, un Csm controllato dalle Camere; quinta, carriera selettiva secondo i meriti; sesta, magistrati eletti nelle file forensi (a titolo sperimentale).

 

I berluscones gliel’hanno «copiato quasi tutto», rileva l’autore. Vero, e continua filoni italiani impersonati da S. Sonnino, L. Pelloux, A. Salandra, ? Alberini [allora direttore del Corriere), nella cui filosofia i possidenti meritano una tutela preminente. Perciò odiano Giolitti: l’infame cuneese non manda carabinieri e cavalleria contro gli scioperanti; “La esorto a continuare”, risponde quando l’agrario senatore Silvio Arrivabene telegrafa furente d’essere costretto ad accudire il bestiame. La giustizia classista castiga i furti e socchiude gli occhi sulla sofisticata criminalità signorile, mentre anime delicate dell’upper class coltivano passioni filantropiche. Sappiamo da Freud quanto poco cambi la cloaca psichica, ma la contesa politica sviluppa anche quadri d’una razionalità evoluta: Richelieu, rifondatore della monarchia, punta allo Stato moderno; Napoleone pensa su scala europea, ecc. L’Italia berlusconiana esibisce figure, stili, ideologie da filibusta: avendo tanta roba da difendere, avventurosamente accumulata, il signore dell’etere salta in politica; assolda uomini; arremba vascelli; legifera pro domo sua. Scorridore era, tale resta. Davanti a lui, Licio Gelli è Metternich, e vendeva materassi a molle.

 

Martedì, 25 novembre 2003 

 

http://www.ildialogo.org/estero/estero141120031.htm

Il paradosso di Kronos e il reo impunito

di Franco Cordero

(“la Repubblica, 20 gennaio 2005)

 

“Implosione”, parola del lessico fisico: i corpi cavi implodono quando, sotto pressioni esterne superiori all’interna, le pareti ce-dono; e un collasso subirà la macchina penale appena i senatori della Cdl, ubbidienti al padrone, varino un ddl n. 3247, già disciplinatamente votato nella Camera bassa. Sull’onorevole avvocato C. P. pendono due condanne a 18 anni complessivi. Le sentenze lo dicono corruttore d’alcuni magistrati in cause vinte dall’uomo più ricco d’Italia, quarto al mondo, ora presidente del Consiglio e, quando voglia della Repubblica, avventurosamente salvo perché i suoi delitti risultano estinti dal tempo. Nient’affatto incline al martirio, C. P. pretende soccorsi immediati: il committente non può negarglieli; gli uomini del circo aspettano solo un fischio. L’Italia berlusconiana è una signoria telecratica fondata sul denaro. I precedenti lasciano pochi dubbi, anzi nessuno: falso in bilancio, rogatorie, legittimo sospetto, immunità del premier, conflitto d’interessi; ergo, habebimus legem. Che i retroscena siano roba da stomaco foderato d’acciaio, lo segnala una postilla nell’estratto dagli atti parlamentari: l’autore della proposta s’è chiamato fuori; la sua firma non figura più. Gesto moralmente doveroso, tanto l’hanno stravolta. Mirava al rigore penale. Il clou è l’ aumento delle pene ai rei d’associazione mafiosa (mentre qualcuno cova interventi che stronchino la giurisprudenza sul concorso esterno): erano 3 anni, diventano 5; i 6 salgono a 10 (art. 416-bis, c. 1); nel secondo comma, 7 anni anziché 4, 12 anziché 9; i 7 diventano 15; i 15 s’impennano a 24. Inasprito il regime della recidiva. Gli onorevoli colleghi interpolano norme pro Caesare, sicché viene fuori un ibrido schizoide, duro sui punti originari, allegramente lassistico dove lo richiedono gl’interessi personali del dominus e adepti.

 

Condannato due volte dal Tribunale, l’appellante punta sull’oblio: col tempo i reati svaniscono, estinti, ma finché durino le norme attuali, è un sogno; ci vogliono 10 anni a squagliare reati la cui pena massima non sia inferiore a 5 (il corruttore in atti giudiziari ne rischia 8); e interrotto dalla condanna, il termine corre ex novo, fino alla metà dell’originario; i suoi processi saranno chiusi prima che spirino 15 anni, prolungati dei periodi nei quali il corso della prescrizione era sospeso. Tutto li? Costa poco ritoccare una norma scomoda. Gliele riscrivono: nel nuovo art. 157, c. 1, il termine cala a 8 anni; e i fatti interruttivi non lo aumentano della metà ma solo d’un quarto (nuovo art. 161, c. 2); 8+2=10, già decorsi. Magia blu. Monsieur est servi: nel dibattimento d’appello sarà prosciolto grazie ai tempi lunghi; epilogo inglorioso, meglio però dei 18 annida scontare. Ma talvolta le diavolerie falliscono: sarebbe prosciolto se le nuove norme valessero; ora, succede che siano vulnerabili sotto almeno tre aspetti. Primo: l’art. 3 Cost. postula cittadini eguali davanti alla legge, ossia richiede una razionalità obiettiva nelle scelte legislative; è invalida la norma che regoli troppo diversamente i casi simili. Qui le differenze stridono: C. P. lucra il proscioglimento in 10 anni; commesso un nuovo reato della stessa indole, sarebbero 12; e 13 più 4 mesi, se già recidivo, delinquesse ancora. Che x sia recidivo, è variante da soppesare, ma non giustifica disparità enormi: la recidiva implica una condanna irrevocabile, dunque processo chiuso, ed è arduo chiuderlo quando l’imputato ha dalla sua governo, parlamento, falsa informazione: sul fatto che duri 5 anni (tempo medio), meno o più, influiscono fattori indipendenti dall’episodio penale; C. P. ha subìto due condanne in sedi diverse; sono reati della stessa indole; se la prima fosse irrevocabile, il termine salirebbe a 12 anni. Va in fumo la razionalità richiesta dall’art. 3 Cost.

 

Il secondo profilo chiama in causa l’idea del processo, definita dall’art. 101 Cost., c. 1: luogo della giurisdizione; fino alla condanna irrevocabile il reato è un’ipotesi, fosse anche notorio. Lo strumento italiano lavora male: mancano persone, locali, macchine; pesano sovraccarichi attribuibili all’eccesso incriminatorio; tanta materia penalmente futile sarebbe meglio regolabile in sedi diverse,se i legislatori avessero talento inventivo. Qualità e rendimento del lavoro dipendono anche dalla procedura, materia importantissima dove allignano perversioni, ignoranza, asinerie altrove ignote. In nemmeno quarant’anni passiamo da un ordigno insofferente del contraddittorio (il codice fascista,tale rimasto a lungo) a garantismi postinquisitoriali, poi scoppia la sbornia d’una moda sedicente anglosassone: nel clima bicamerale (berlusconismo col centrosinistra al governo) vengono fuori stravaganti novità; ormai il capolavoro difensivo non è più farsi assolvere nella disputa su fatto e diritto, ma resistere al processo finché i reati s’estinguano, candele sotto lo spegnitoio. Ogni caso prescritto è soperchieria percepita dal pubblico. Ora,visto quanto durano i processi,un legislatore serio allunga i termini, interrogandosi anche sulle norme utili ai trucchi dilatori. Costoro li abbreviano a profitto d’un sodale del padrone, liquidando mezzo codice penale. Qualche esempio: peculato, i 15 anni (22 e 6 mesi, ricorrendo fatti interruttivi) scendono a 10 (con la soglia massima d’un quarto in più);riciclaggio, da 15 anni a 12 (soglie massime, 22 e mezzo contro 15); ricettazione, da 10 a 8(15 contro 10); calunnia, da 10 a 6 (15 contro 7 e 6 mesi); idem l’usura. L’intento strategico trapela dall’art. 161, c. 2: nel sistema attuale giorni e mesi persi in rinvii su impedimento della difesa sono sempre recuperabili; in futuro, no; avesse anche consumato anni interi quando mandava a vuoto le udienze adducendo impegni parlamentari, C. P. sarebbe prosciolto all’ultimo rintocco del decimo anno; nemmeno un’ora in più. Chi, sapendosi colpevole, sceglierà ancora una pena pattuita o il giudizio nel merito a rito abbreviato? Pochi, male consigliati o afflitti da malinconia dostoevskiana. Gli astuti seguono vie lunghe, avendo dalla loro Kronos (vecchie cronache belliche lo chiamavamo “il generale Tempo”). Sentiremo dalla Consulta fino a che punto questa sagra del reo impunito sia compatibile con l’art. 111 Cost., c 1.

 

Terzo punto. In numeri secchi, i nuovi termini significano 210 mila processi dissolti d’un fiato: l’ha calcolato l’ingegnere che borbotta ukaze da via Arenula, uomo del pragma padano; il grosso, suppongo, sta nei casi giudicati in due gradi, dove manca solo il responso della Cassazione, programmato negli attuali termini. Dalla manica padronale esce l’equivalente d’una larga amnistia, ma le amnistie richiedono leggi votate in ogni articolo dai due terzi delle Camere (art. 79 Cost., c. 1): sopravvenivano a cicli in occasioni straordinarie, ispirate dall’”indulgentia principis”; sub divo Berluscone l’impunità diventa organica, radicata nel sistema, lucrabile da chiunque. «Legge sacrosanta», commenta ridendo, poi annuncia «miseria, terrore, morte», se gli avversari vincono: torvo delirio; o avvertimenti d’un nichilista pronto ad affossare mezzo mondo.

 

Lunedì, 31 gennaio 2005 

 

http://www.ildialogo.org/estero/estero31012005-2.htm

Il novello Savonarola delle piazze televisive

Data di pubblicazione: 11.04.2004

Autore: Cordero, Franco

 

Franco Corderovenerdì, 25 luglio 2003, “Senza l’ordigno mediatico il Cavaliere cadrebbe in 24 ore: perciò non venderà mai le tv (sono patrimonio italiano, gridano i caudatari); prima vende l’anima L’Italia cova una vorace neoplasia plutomediatica Solo qui capita che un manager variamente imputato, metta in scena il processo a Socrate e batta la bandiera d’Erasmo”. 

 

Sull’Italia 2003 regna un tecnocrate la cui visione del mondo sta in tre battute: prima, gl’italiani hanno teste deboli; seconda, bisogna indebolirle ancora, perché quanto meno pensano, tanto più lui s’ingrassa; terza, le norme esistono affinché i furbi, violandole, prevalgano sugl’inibiti. Nei tardi anni Settanta era un ignoto fuori del serraglio affaristico locale: l’unico punto sicuro è che fosse piduista; poi visitando i posti giusti «con l’assegno in bocca», trova Nostro Signore nell’orto ossia un privilegio sull’etere, del quale diventa duopolista quando la Rai rispetta ancora i cervelli; grave handicap; e spacciando un’epidemia d’allegra volgarità, conquista il mercato. Persi i protettori, s’improvvisa demiurgo alle soglie dei 60 anni, ignorando l’abc politico. Quanto poco impari, lo dicono due anni d’un governo calamitoso.

Tale premessa spiega l’attuale teatro parlamentare. Senza l’ordigno mediatico cadrebbe in 24 ore, come Savonarola appena il pubblico vede che imbroglio sia l’ordalia del fuoco, sabato 7 aprile 1498: perciò non venderà mai le televisioni alle quali deve tutto (sono patrimonio italiano, gridano i caudatari e qualche distinto oppositore annuisce); prima vende l’anima.

Nei paesi evoluti i suoi simili, tanto meno pericolosi, agiscono attraverso lobbies, tenuti d’occhio dalle autorità. Qui l’art. 49 Cost. garantisce ai cittadini il «diritto d’associarsi liberamente in partiti», influendo sulle scelte politiche, ma dove 6 o 7 su 100 leggono, mentre tutti o quasi dipendono dagli schermi, chi li controlla satura gli spazi mentali: mancano i presupposti d’una fisiologia dei consensi; era chiaro che, lui incombente, il conflitto d’interessi fosse insolubile. I due testi passati sulla scena (Montecitorio, 28 febbraio 2002, e Palazzo Madama, 4 mesi dopo) non salvano nemmeno le forme. Puro vaniloquio. L’ultimo segnale viene dalla musica pseudo-neutrale. I musicanti auspicano che, svanito l’incubo giudiziario, tagli virtuosamente i nodi col passato d’imprenditore.

Gli araldi adempiono la loro parte: l’interessato simula scrupoli; le Camere ubbidiscono. Quel capolavoro venuto l’anno scorso da Palazzo Madama figurava nel calendario d’autunno ma il momento è adesso, nella canicola prediletta dal Conquistatore, mentre nasce una l. Gasparri che lo consolida calpestando i responsi della Consulta: due colpi formidabili; re dei media, ormai legalmente invulnerabile, sorriderà all’Europa con quelle ganasce. I votanti presuppongono che, non avendo cariche Mediaset, plani nel disinteresse: se poi un veto ministeriale blocca le rogatorie Usa su frodi fiscali e falsi in bilancio, lui cosa c’entra?; honni soit qui mal y pense.

Siamo in regola, assevera dall’estero il presidente della Camera: che B. abbia delle televisioni, gli elettori lo sapevano; non piangano se, forte dei numeri, regola la materia a modo suo (posava a difensore dell’ultimo caposaldo liberal-biancofiore, contro l’orda blu-quasi nero-verde, e qualche illuso l’aveva preso sul serio). Tornato in patria, combina il fulmineo capolavoro: martedì 22 luglio, dedicato a santa Maria Maddalena, una Camera supera l’altra; Palazzo Madama santifica Mediaset duopolista (essendo B. padrone politico della Rai), mentre Montecitorio vota le boutades sul conflitto d’interessi; furiosi nel contendersi ogni osso gl’inquilini della Cdl cadono in ginocchio davanti al signore. Stavolta l’incostituzionalità investe i fondamenti d’ogni Stato che voglia distinguersi dalle botteghe fraudolente. Siamo alla settima legge ricalcata sul privato interesse berlusconiano.

Viene ora alla ribalta il capo dello Stato. Sinora le ha promulgate smussando le punte, dicono i paladini. Non m’ero accorto d’interventi correttivi quando gli yes-men affievolivano a bagatella il falso in bilancio, mentre negli Usa liberisti i falsari rischiano 25 anni, o legiferavano pro divo Berluscone & C. sulle rogatorie. Sia detto sotto voce, roba oscena. I profani s’informino perché anche la procedura penale, materia povera, ha una sintassi. A esempio, sbaglia chi crede che l’attuale art. 45 corregga il primo ddl Cirami: semmai riesce più pericoloso un “legittimo sospetto” fuori della casistica legale; né dipende da tale variante la decisione con cui le Sezioni unite hanno risposto picche al Sire d’Arcore. La Cassazione aveva sotto mano una formula talmente vaga da poterne cavare qualunque conclusione, e l’ha intesa nel senso restrittivo, guidata dal sistema (art. 25 Cost., c. 1). Onore alla Corte. Infine, non pare gran merito avere escluso i correi dal famoso lodo: sarebbe stato infame; ma altrettanto invalido è l’indecorosamente votato.

Siamo al clou: cos’aspettino tanti italiani, nient’affatto dementi. Art. 74 Cost.: se una legge gli pare fuori del sistema, la restituisce spiegando perché; qualora gli onorevoli ignorino l’ammonimento o vi ridano su, legato dal secondo voto, deve promulgarla. Qui le prediche danno nell’apocalisse: smentito o irriso dalle assemblee, deve dimettersi; e rimasto vacante il Colle, c’è uno pronto a occuparlo; ecco dove conducono le maniere dure. Dio sa perché debba dimettersi davanti al protervo bis in idem (alquanto improbabile): sarebbe atto codardo; adempia l’arduo mestiere del garante d’equilibri costituzionali; esistono partiti, opinione pubblica, elettorato, dialettica democratica, occhio critico d’Europa. Varrebbe tanto un gesto. L’ultimo voto segnala nervi svegli dal Nordest alla Sicilia, dove Sua Signoria aveva preso tutto: e quando le false norme cadano, dichiarate invalide, l’assalitore resta nel brago; se poi un italiano su due, più uno, lo votano anche la prossima volta (non lo credo), diremo «causa Berlusconis placuit diis». L’importante è avere combattuto bene, dalla parte giusta. Al resto provvede il tempo, giudice equanime. Nell’Europa del terzo millennio esistono limiti esterni alle perversioni politiche.

I paladini alzano la voce: non spetta a lui dire se la tal norma sia valida; lo dirà una corte sull’altro ciglio del colle; l’importante era che non fosse «manifestamente» invalida, e gliel’assicurava chi se ne intende. In proposito, 21 giugno, raccontavo l’aneddoto d’un re, Vittorio Emanuele III, furente perché le Camere l’hanno insignito ex-aequo del titolo “primo maresciallo dell’Impero”: il duce gli porta l’expertise dello studioso che presiede il Consiglio di Stato; «pusillanime opportunista», sibila Sua Maestà. Spesso gl’interpellati ripetono quel che leggono nell’interpellante. Era molto discutibile quel regalo d’immunità: con le migliori intenzioni vi ha speso della “moral suasion”; cattiva scelta politica, secondo molti italiani, e non s’offenda se gliene chiedono conto. Nello show strasburghese l’Immune gli scarica addosso il tutto. Seguono eufemismi da ufficio stampa, acqua tiepida. Almeno ha salvato i processi ai consorti? No. L’inseparabile P. aspetta un favore analogo prima del solstizio d’inverno, idem i coimputati extraparlamentari. Miti e storie, dal Minotauro a Hitler 1938, condannano i gentleman’s agreement col soperchiatore: lo stipulante ha tutto da perdere; nel caso infausto (Dio lo scongiuri), l’accuseranno d’avere traghettato le anime sull’altra sponda d’Acheronte.

Il punto è che non siamo Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, Olanda, ecc., dove i partiti giostrano e il vincitore governa nelle regole. L’Italia cova una vorace neoplasia plutomediatica. Solo qui capita che un manager variamente imputato, su fondale mafioso, metta in scena il processo a Socrate e batta la bandiera d’Erasmo, malinconico umanista; l’impresario dai mille affari (ultimo la presidenza del Consiglio), sotto accusa d’avere comprato delle sentenze, blateri invettive alla giustizia cancerosa; e l’onorevole suo agente invochi aiuto dal Quirinale paragonandosi al capitano Alfred Dreyfus. Commedia nera. No, dialettica bipolare, sogghignano affabili oracoli: se ne fossero convinti, sarebbe istupidimento; forse però leggono nel futuro e, rassegnati alla signoria, vogliono starvi comodi; che non sia più il tempo dell’etica, lo insegnava Palmiro Togliatti. Comunque finisca, B. ha imposto dei modelli: è berlusconoide anche qualche suo avversario; dei curiosi domandano dove stia il male minore. Sono mali componibili (vedi arti bicamerali); e nella somma scoppiano sinergie negative: 2+2=-7.

http://eddyburg.it/article/articleview/822/0/27/  

Il Jaccuse di Franco Cordero

Archiviato in: Cordero, Giustizia — Tag:, — boghey @ 9:32 pm

Pubblicato su “Diritto e Giustizia” il 12/12/2001
Principi fondamentali e uguaglianza (Manifesto dei giuristi sulla questione-giustizia; pubblicato da Diritto e Giustizi@ il 12 dicembre 2001)


I sottoscritti professori universitari di diritto, consapevoli della loro responsabilità di fronte agli studenti e di fronte al dovere di rispettare i principi basilari delle discipline giuridiche, ritengono di non poter tacere su un evento mai verificatosi nella storia parlamentare dell’Italia unita, che mette a repentaglio le stesse fondamenta dello stato costituzionale. Il Senato della Repubblica, con la mozione approvata a maggioranza il 5 dicembre 2001, ha sottoposto a violente critiche alcuni provvedimenti giudiziari relativi a processi penali in corso, qualificandoli come errati nel merito, eversivi del corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali e lesivi delle prerogative del legislatore; il tutto nel quadro di gravissime accuse rivolte a singoli magistrati che avrebbero tentato, e tenterebbero tuttora, “di usare l’alto mandato, con le relative prerogative previste dalla Costituzione, a fini di lotta politica, fino ad interferire nella vita politica del Paese utilizzando in maniera strumentale i più svariati capi di accusa di sapore chiaramente illiberale”. Questo intervento costituisce un grave atto di intimidazione, perché contiene un giudizio di merito su provvedimenti giurisdizionali ancora sottoposti agli ordinari mezzi di impugnazione, e, come tale, attenta alla libertà di valutazione dei giudici negli attuali e successivi gradi dei processi: al punto da creare il presupposto di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in ordine alle funzioni interpretative che necessariamente ineriscono all’esercizio della giurisdizione. Si deve poi rilevare che è falsa l’affermazione secondo cui “recenti provvedimenti giudiziari” – le due ordinanze (17 e 21 novembre 2001) pronunciate dal tribunale di Milano in processi penali a carico dell’onorevole Previti e altri – “hanno disatteso una sentenza della Corte costituzionale, per di più risolutiva di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato” (la sentenza 225/2001, che annulla alcuni provvedimenti emessi dal giudice dell’udienza preliminare nei suddetti processi). In realtà, le ordinanze del tribunale di Milano non disattendono la sentenza costituzionale. Nel prendere doverosamente atto dell’annullamento deliberato dalla Corte, esse affrontano il delicato problema dell’influenza esercitata dai provvedimenti annullati sul seguito del processo; e, nel contesto di un’ampia argomentazione, escludono la necessità del ritorno alla fase dell’udienza preliminare, sollecitato dalla difesa. Da tale conclusione, che pare ai sottoscritti plausibile alla luce del diritto vigente, si può naturalmente dissentire sulla base di una diversa lettura della legge processuale, la cui corretta interpretazione è dalla stessa sentenza costituzionale demandata ai “competenti organi della giurisdizione”. Ma si deve comunque fermamente ribadire che, in presenza di provvedimenti ancora sottoposti agli ordinari mezzi d’impugnazione, la critica può essere svolta con atti di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e non con atti di indirizzo politico, come è una mozione parlamentare. Con ciò si è violato il principio plurisecolare – molto più antico della vigente Costituzione – che vieta al Parlamento di interferire nel merito dei singoli processi: divieto così forte da, addirittura, impedire alla legge di modificare le sentenze definitive. I sottoscritti non possono fare a meno di rilevare che la mozione del Senato s’inserisce in un quadro generale di violento attacco politico contro la magistratura italiana, accompagnato da iniziative segnate da un conflitto d’interessi che inquina la vita politica del Paese e i suoi rapporti con la comunità internazionale. Nell’esprimere, in questo delicato frangente, piena solidarietà alla magistratura, i sottoscritti ricordano che uno dei padri della Costituzione, Piero Calamandrei, nella prefazione all’Elogio dei giudici scritto da un avvocato, particolarmente elogiava Aurelio Sansoni, giudice in Toscana nel Ventennio, scrivendo: “Qualcuno, nei primi tempi del fascismo, lo chiamava anche “il pretore rosso”; e non era in realtà né rosso né bigio: era soltanto una coscienza tranquillamente fiera, non disposta a rinnegare la giustizia per fare la volontà degli squadristi che invadevano le aule. Era semplicemente un giudice giusto: e per questo lo chiamavano “rosso” (perché sempre, tra le tante sofferenze che attendono il giudice giusto, vi è anche quella di sentirsi accusare, quando non è disposto a servire una fazione, di essere al servizio della fazione contraria)”.

                                                                                                   * * * * * * * * * * * * *

Lunario d’una scienza povera.
Habent sua sidera anche le cose giuridiche. Sulla procedura penale ne incombe uno nefasto: nata dallo zibaldone Alberto Gandino (Perugia, 1287-7, ante 27 marzo), rimane atrofica, vittima dell’amorfismo inquisitorio, mentre l’omologa civile cresce, stimolata dal contraddittorio; nelle partite senza regole manca uno scibile che valga la pena coltivare, non essendo droit savant eventuali mosse astute giocabili sotto banco. Dopo mezzo millennio, il Regno napoleonico d’Italia la codifica in un lessico fine (l’orafo è Giandomenico Romagnosi, giusfilosofo eclettico), ma nel giro cattedra-foro-banco pesano ritardi culturali dalle discipline romanistiche. L’Ottocento, così ricco in dottrina penalistica, annovera due soli nomi: non hanno eredi Nicola Nicolini, napoletano, e Matteo Pescatore, piemontese; né comincia meglio il secolo seguente; ne passa metà prima delle Lezioni carneluttiane. Insigni avvocati penalisti schivano le questioni procedurali reputandole materia vile: non l’avevano studiata (nella ratio studiorum ante 1938 viene subalterna, squallida appendice del diritto penale); meno che mai la rivaluta il codice Rocco, rude arnese codino. Vigono routines empiriche con qualche invenzione da mago apprendista. A 194 anni dal codice Romagnosi resta un luogo pericoloso perché nel vuoto sintattico imperversano gli scorridori e ogni sgorbio passa impunito. Cadrebbe dalle nuvole il penalista “anni Trenta” che rivisitasse le aule: ai suoi tempi era roba da flebotomi, senza décor, appena tollerata: adesso tiene banco, ipertrofica, unghiuta, impudente, logorroica, stridula, assordante. Gli agonisti giostravano sul merito. L’ars novissima evita, impedisce le decisioni rischiose, come nella mancata doppia ordalìa del fuoco tra domenicano piagnone e minorita, sabato 7 aprile 1498, davanti alla Signorìa, con una differenza: svergognato, l’indomani Savonarola cade, mentre furberìe simili rendono largamente agli odierni cultori del tempo perso; la prescrizione corre e cambiano le lune. Nella schermaglia il capolavoro è fulminare le prove in mano all’accusa. Sono tornei costosi, inutile dirlo, inscenabili solo a profitto d’exceptae pesonae, con adeguata claque, finché non scendano dal cielo fori privilegiati (l’optimum sarebbe un riguardoso self-restraint selettivo negli addetti all’azione penale). Non merita rimpianti l’illegalistica bulimìa inquisitoria ma viene il dubbio che il feticcio garantistico talvolta mascheri interessi poco rispettabili. Qualche istituto appare guasto ab ovo. Le indagini preliminari, ad esempio, reincarnano riti d’antan, da sistema post-inquisitorio, mentre la linea auspicabile sarebbe alleviarle affinché il baricentro sia davvero il dibattimento: questo codice troppo lambiccato le sovraccarica, iniettandovi dialoghi vieux style, ma strozza l’attore pubblico nel cappio dei termini (un assurdo, in logica accusatoria); e tale essendo l’orientamento, conforme ad ataviche culture del tatticismo curialesco, sarebbe ingenuo aspettarsi una deregulation (con l’ovvia contropartita che, salve diverse scelte hinc inde, gli atti compiuti dal pubblico ministero fuori contraddittorio non valgano nella decisione). Norme storte, pensiero debole, interessi forti, compongono miscele esplosive. Vediamone alcune. Se gli scenari mentali dei codificatori fossero oro colato sul piano ermeneutico, come gl’incolti credono, l’articolo 191 forse conterrebbe niente meno che l’allegra massima dell’albero avvelenato, ricorrente nei film: contano zero i cadaveri in casa dell’omicida, l’arsenale guignolesco e una meticolosa contabilità, magari corredata da documenti audiovisivi, tamquam non essent, perché i detective li hanno scovati con un’intrusione abusiva; non avevano il mandato; assolto quindi Barbablu, in ossequio al Quarto Emendamento, ma essendo moralmente regolato il mondo, almeno nella fiction americana, delinque ancora finendo male come meritava. Ogni tanto Dike mette il dito nei grovigli umani: se i formulatori dell’articolo 191 avevano quei teoremi in testa, hanno sbagliato un verbo: eterogenesi dei fini, insegna Hegel; e le parole valgono ex se, qualunque cosa pensassero i parlanti. Suonano chiare: non sono valutabili “prove acquisite” contro divieti legali; l’ipotesi è che sia vietato acquisirle (ad esempio, i detti d’una persona incompatibile con l’ufficio testimoniale, articolo 197, ovvero i memoriali, non costituenti corpus delicti, affidati al difensore, articolo 104); ora, postulato un divieto, ricavabile aliunde, la prova sarebbe male acquisita anche se non esistesse l’articolo 191 (L’argomento è discusso nella mia Procedura penale 6 , Giuffrè, Milano, 625-41), il quale risulta enfaticamente vuoto. Tutto dipende dalle regole d’ammissibilità (magari extravaganti dal codice, purché esistano): perciò declama fuori chiave chi affermi tuot court invalido il sequestro delle cose rinvenute dal perquisitore abusivo, quasi i due atti fossero giuridicamente inscindibili; ed è puro nonsense chiamarlo “incostituzionale”. Che l’articolo 14 della Costituzione tuteli il domicilio, non dice niente sulle prove ivi reperite. L’importante è sapere se fossero passibili d’una ricerca coattiva, nel qual caso l’articolo 253 esige il sequestro, salva una mancata convalida della perquisizione e relativi effetti disciplinari nonché penali a carico dell’operatore scorretto. Conclusione ovvia, condivisa dalle Sezioni unite. Chi avesse dubbi consideri quest’ipotesi: nel luogo perquisito avviene l’arresto dell’imputato o evaso (articolo 247), un formidabile boss, ricercatissimo; forse nemmeno i suoi consulenti legali oserebbero sostenere che, in ossequio al fair play, bisogni chiedergli scusa, liberandolo con un congruo termine dilatorio, durante il quale l’intero apparato stia inerte, a occhi chiusi come nei giochi infantili, perché i perquisitori lavoravano senza decreto o prima delle ore 7 ovvero dopo le 20 o il decreto c’era ma non abbastanza motivato sul come mai l’indagante ritenesse utile frugare lì. Il sequestro della cosa pertinente al reato è un caso simmetrico. Inutile dire quanta loquela divamperebbe appena attecchisse la massima sui fruits of the poisonous tree: sono farina del diavolo le prove d’accusa scovate attraverso passi abusivi o almeno sospetti: ergo, quando l’accusa espone le sue, sveli retroscena e fonti. Le procedure corsare non lesinano i colpi bassi. Vediamone ancora uno: la prova invalida riesce innocua quando non incida sull’esito, e nel suo inverso causa un error in iudicando; quel tribunale ha condannato mentre doveva assolvere, o l’inverso; decisioni simili sono ingiuste, non nulle (supponendo assenti altre cause d’invalidità). Ad esempio, non è annullabile il rinvio a giudizio su prove non valutabili (sia detto col massimo riguardo verso Corte costituzionale 10 aprile 1998 n. 110 e 16 dicembre n. 410): l’epilogo corretto era “non luogo a procedere”; e nel dibattimento l’imputato va assolto, come avviene ogniqualvolta l’accusa sia perdente. Fin dal remoto 1961, ragionando su “nullità, sanatorie, vizi innocui”, distinguendo gli atti meccanicamente necessari (specie i propulsivi quali imputazione o accusa) dagli istruttorii, notando come la regressione, inevitabile in un caso, sia fuori luogo nel secondo: la prova male acquisita è riacquisibile nel dibattimento o in appello, qualora ve ne sia bisogno; riformulata in 9 edizioni della vecchia Procedura e 6 della nuova, ma da noi le idee circolano poco. Nel rituale stregonesco l’esorcista estirpa la nullità rispedendo gli atti alla sede dalla quale venivano, senza distinguere, con largo gradimento degl’interessati ai tempi lunghi, nel cui grembo lievitano tante comode chances. Supponiamo affetta da nullità l’udienza preliminare dove l’imputato, legittimamente impedito, fosse assente, ma che le udienze siano molte (la stessa parola qui designa cose diverse: l’intera sequela e l’unità giornaliera del lavoro): e fosse vuota quella dove l’imputato mancava: o i relativi atti risultino rinnovati nella seguente, dov’era apparso. Se l’anomalia s’è risolta in episodi innocui, avulsi dal quadro dialettico (eventuale lavoro istruttorio, discussione, decisione), perché rifare tutto ab ovo? I più virtuosi formalismi non esimono dal pensare. Epifania legislativa sulle rogatorie. Sono affare arduo le prove d’accusa da raccogliere o costituire all’estero: spesso l’antagonista è una criminalità dalle tecnologie agguerrite, opulenta, proteiforme, strategicamente radicata, esperta d’adescamenti, pronta alle occasioni, leguleia; mafie, mercanti d’armi, riciclatori, narcotrafficanti, pirati d’affari, corruttori, corrotti, barattieri e una varia fauna in colletto bianco. I controinteressati resistono guadagnando anni (97 ricorsi de eadem re sono il record elvetico) (vedi, M. Di Cave, L’assistenza giudiziaria in materia penale tra Stati d’Europa: verso la creazione d’uno spazio giudiziario europeo,tesi dottorale, Roma 2000, 160). Veniamo al caso sul quale interloquisce l’ordinanza milanese 22 ottobre-12 novembre 2001: come Dio vuole, i materiali richiesti arrivano (documenti bancari et similia); i difensori tentano d’escluderli dal dibattimento. La rogatoria, dicono, è viziata sotto due aspetti: le carte risultano trasmesse direttamente anziché seguire tortuose vie diplomatiche (articolo 15, commi 1 sg., Conv. europea 20 aprile 1959); e non sono copie autentiche (articolo 3 predetta Conv.). Il Tribunale, 4 luglio 2001, risponde picche: era prassi trasmetterle così e la conferma una previsione ad hoc nella Conv. romana 10 settembre 1998, ratificata dall’Italia (articolo 1 legge 5 ottobre 2001, n. 367); né l’articolo 3 Conv. europea prescrive ad sub-stantiam copie autentiche. Tre mesi dopo, nella legge appena citata (curiosamente strabica), nasce un nuovo articolo 729, il cui comma 1 fulmina le prove “acquisite o trasmesse” in modi non conformi alla Conv. europea e seguenti, nonché alle “norme generali” del diritto internazionale: sono “inutilizzabili” (gergo canonico e come suona forte l’aborrimento); poco male se l’articolo 18 non conferisce effetto retroattivo al nuovo regime; qualora le carte aborrite siano nel fascicolo del dibattimento, in ogni stato e grado, cassazione inclusa, l’eventuale invalidità è rilevabile, anche ex officio, nella prima udienza dall’entrata in vigore della legge. I difensori reiterano l’”eccezione” (vocabolo improprio rispetto alle anomalie rilevabili anche ope iudicis), invocando lo ius provvidenzialmente superveniens; e il Tribunale risponde ancora no, scavando nella questione. Cominciamo col dire perché l’articolo 727 non sia un capolavoro. Secondo i lettori rigoristi, ogniqualvolta l’atto vìoli la lex loci in un punto qualunque, la prova svanisce. Ora, come ogni procedurista sa, esistono atti “irregolari”: così li definiamo quando cadono sotto una lex minus quam perfecta, che vieti qualcosa ma non commini invalidità: fenomeno identificato dai Tituli ex corpore Ulpiani, piuttosto frequente in materia processuale. Ad esempio, una ricognizione eseguita tra persone vistosamente dissimili (articolo 214): varrà meno sullo schermo cognitivo ma nessuna norma la qualifica nulla; idem le testimonianze difformi dalle regole dialogiche ex articolo 499. Quando poi risulti invalido là, può darsi che la regola violata manchi qui, e allora sa d’assurdo invalidarlo attraverso il rinvio alla norma estera, mentre sarebbe validissimo se fosse compiuto in Italia. Passiamo all’ipotesi inversa. La prova vietata dalle norme italiane resta tale anche se fosse ammessa nella lex loci, ma supponendola ammissibile, è piuttosto raro che l’atto acquisitivo abbia l’identica forma nei due ordinamenti: ad esempio, arrivano testimonianze raccolte direttamente dal giudice, non essendo là previste escussioni incrociate; sarebbe folle buttarle via. Vale l’opposto sull’interrogatorio senza difensore, ed è conclusione intuitivamente sicura (Corte costituzionale 25 luglio 1995 n. 379), mentre costa fatica l’idea che il verbale sia roba del diavolo, sebbene il difensore fosse presente, se non vi figura l’avvertimento ex articolo 64, comma 3, lettera a (ogni parola sarà adoperabile a suo carico); futile americanismo cinematografico, del quale non sentivamo il bisogno, ma un iperbolico comma 3bis (rectius 4) commina l’”inutilizzabilità”. La cooperazione tra Stati implica arnesi flessibili: l’articolo 9 Conv. 8 novembre 1990 su riciclaggio, ricerca, sequestro, confisca dei proventi delittuosi, prevede atti da compiere nelle forme richieste dal rogante, fin dove siano compatibili col diritto interno; e nei relativi casi, secondo l’articolo 727, comma 5bis (rectius 6, come sarebbe numerato se i nomenclatori non seguissero una loro stravagante aritmetica), la richiesta specifica i modi, indicando gli elementi sine quibus non. Stavolta niente da obiettare all’”inutilizzabilità” comminata dal comma seguente (Dio sa perché i tre commi d’un articolo non siano 1, 2, 3, ma 1, 1bis, 1ter: è gesto nevrotico l’avverbio numerale latino speso fuori luogo; né aiuta gli utenti d’un ordigno così distante dalla limpida prosa del code Napoléon sul quale Henri Beyle ventenne affilava lo stile). Incredibile dictu nel sedicente comma 1ter: quando il documento sia “inutilizzabile”, tale diventa qualunque enunciato narrativo, da qualsivoglia fonte, sui fatti ivi rappresentati; e affinché il lettore afferri tutto l’effetto dirompente, conviene esporglielo sotto forma d’esempio. Inteso ad usum delphini, l’articolo 729, comma 1 esclude dal processo i materiali trasmessi in copia non autentica: già sbalordisce l’idea d’affossarli perché manca un timbro (nessuno oserebbe affermarlo se venissero dall’Italia); ma non soddisfatto d’avere incenerito le carte, l’esorcista spranga le porte a testimoni e coimputati; fosse anche l’imputato in carne e ossa a dirlo, bisognerebbe chiudergli la bocca. Esistono paradossi divertenti (insigne, quello studiato da Bertrand Russell, del cretese affermante che tutti i cretesi mentono: è vero o falso?; vero se falso; falso se vero) ma i legislatori non possono decentemente permetterseli. Infine, qualcosa sulla disciplina transitoria. Che le regole d’ammissibilità siano immediatamente applicabili, è massima sicura (Procedura, cit., 718-21): le prove appartengono al metabolismo decisorio sulla questione storica; se una sentenza ne usasse d’escluse, deciderebbe male. Qui però supponiamo che fosse una prova ammissibile e l’atto acquisitivo risulti invalido secondo la norma sopravvenuta. In casi simili, salve previsioni diverse, tempus regit actum: l’articolo 18 legge 5 ottobre 2001, commi 1 sg., dispone diversamente; e poteva, non essendovi limiti metalegislativi, ma è scelta oscura, quindi criticabile. Il testo, le norme, i giudici. Circolano apoftegmi strabilianti sui tre poteri. Qualcuno invoca una Kabinettsjustiz: i dominanti dettano “ukase” dal parlamento; i tribunali li applichino sillabando; chiunque evada dalla lettera subirà lo scudiscio. Fedeltà canina. L’argomento invita a qualche rilievo elementare, cominciando da Re Sole (“l’Etat c’est moi”). L’Ordonnance civile 1667 codifica un’idea padronale: “[s'] il survient aucun doute ou difficulté” nel modo d’applicare “nos ordonnances, édits, déclarations et lettres-patentes”, non è affare delle corti scioglierli; “mais voulons qu’en ces cas elles aient à se retirer par-devers-nous”, a udire “ce qui sera de notre intention” (articolo 7, tit. I). L’articolo seguente dichiara “nul et de nul effet” ogni “arrêt et jugement” dissonante da “nos ordonnances, édits, déclarations, lettres-patentes”, e responsabile dei danni verso le parti chi l’ha emesso, “ainsi qu’il sera par nous avisé”. Quando voglia, il re mette mano negli affari de iustitia: li àvoca davanti a suoi tribunali; nomina commissari; proibisce d’agire contro date persone; interrompe gli atti in corso, ordina reclusioni senza processo. Luigi XIV poteva permetterselo. Gli eredi d’una monarchia affievolita subiscono vari scacchi nella partita con la nobiltà togata, mentre i philosophes elaborano una matematica del diritto dove Sua Maestà la Loi, razionalisticamente sovrana, dica tutto fino al minimo particolare, e giusdicenti-autonomi le prestino l’organo vocale. Nell’Assemblea tengono banco avvocati-ideologhi (scherniti dal positivista Hippolyte Taine): l’articolo 12, tit. II, legge 24 agosto 1970 vieta ai giudici d’interpretare i testi; nei casi dubbi “ils s’adresseront au corps législatif”. Era un teorema demente. Napoleone lo manda in soffitta, restituendo i ferri del lavoro interpretativo agli operatori naturali (articolo 4 Code civil). Il référe riappare marginalmente nella legge 16 settembre 1807 sulla Cour de cassation: quando annulli, interpretando il testo, e l’organo al quale rinvia la causa, persista nell’opinione ribelle, sul secondo ricorso può chiedere al Conseil d’Etat una lettura autentica, “dans la forme des règlements d’administration publique” (articoli 1 sgg.); oppure provvede a Sezioni unite, presieduta dal “grand-juge”; sul terzo ricorso, scatta l’intervento paralegislativo. Nella legge 30 luglio 1828 l’ultima parola spetta alla Corte reale investita della causa dopo il secondo annullamento. L’articolo 2 legge 1 aprile 1837, infine, affida alla Cassation il controllo dell’intero circuito: è ancora ammessa una decisione difforme sul “point de droit”; annullata la quale, il terzo giudice non ha più vie alternative d’uscita (Ivi, 113-18. Notizie in P.-A. Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 104 sg., sub “Référé au législateur”, tomo XI, Garnery, Paris 1813 4 ; VI, 476 sg., sub “Interprétation”; II, 72 sg., sub “Cassation”). “In claris non fit interpretatio” ma sono piuttosto rare le previsioni così puntuali da ammettere dubbi: quando anche le parole suonino univoche (Kelsen distingue variabili volute e accidentali, tutt’e due frequenti), esiste una terza specie d’ambiguità denominabile “organica”, perché i quadri legali configurano sistemi dove ogni formula “intersignifica” con altre; capitava già in Mesopotamia ai tempi d’Hammurabi. L’opus interpretativo ha due elementi: un testo (ad esempio, l’articolo 729 Cpp) e dei lettori; il senso in cui lo intendono, è la norma: ne germinano tante quanti gl’interpreti dissidenti. Articoli del Codice penale, rimasti quali erano 71 anni fa, non dicono più le stesse cose, essendo mutato lo scenario ermeneutico: testi immobili covano norme possibili; alcune non affiorano mai, altre svaniscono; che qualcosa duri, è l’effetto ottico indotto dagli atti interpretativi conformi. Analisi ovvia. Se bastassero le formule legali, nessuno raccoglierebbe i precedenti. Qualunque massimario smentisce l’illusione “della” norma sepolta negli articoli come le porte Scee prima che un archeologo tedesco educato su Omero le disseppellisse. Sarebbe un discorso infinito se l’autorità diseguale degli interpreti non tagliasse corto: date più decisioni in una causa, conta l’ultima, siano buoni o cattivi gli argomenti; il perdente o uno spettatore possono confutarla ma non scalfiscono l’accaduto. “Res iudicata facit de albo nigrum”, insegnavano i dottori. La norma iniquamente negata abita nel limbo delle cose mai venute al mondo, in compagnia d’arabe fenici, ippogrifi, ircocervi. Come intendere i nuovi testi. L’articolo 596, comma 1, rinvia alla Conv. europea 20 aprile 1959 e seguenti, nonché alle norme del diritto internazionale generale. L’articolo 729 qualifica “inutilizzabili” i documenti e ogni prova “acquisiti o trasmessi” in modo difforme dal prescritto. Nel caso deciso dall’ordinanza milanese erano in gioco entrambi i punti. Sul primo gl’interessati invocavano l’articolo 15 Conv. europea, dov’è prevista una remise diplomatica: regola obsoleta; l’applicabile è un’altra. Illo tempore cnque Stati comunitari (Germania federale, Belgio, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi) concertano la graduale soppressione dei controlli al confine, costituendo un gruppo aperto (Schengen, 14 giugno 1985). Indi stipulano la convenzione 19 giugno 1990: vi aderisce anche l’Italia, 27 novembre 1990; e ratificata con legge 30 settembre 1993 n. 388, vige dal 26 ottobre 1997. L’articolo 53, § 1, contempla richieste e risposte dirette tra uffici giudiziari. Infine, un protocollo annesso al Trattato d’Amsterdam 2 ottobre 1997, in vigore dal 1° maggio 1999, integra tali accordi nell’Unione, europea (Di Cave, 301, 310 sg., 317-21). Identica previsione formula l’articolo 17 Trattato Italia-Svizzera 10 settembre 1998, la cui ratifica sopravviene con la famosa legge 5 ottobre 2001, n. 367. Parrebbe una questione chiusa. No, sostiene la difesa, perché tempus regit actum: ineccepibile adesso, la trasmissione diretta non lo era allora, sebbene fosse prassi pacifica tra i due Stati. Ancora paradossi: se l’assunto fosse accolto, le carte sarebbero “inutilizzabili” finché, rispedite al mittente, non tornino lungo la stessa via dalla quale erano venute; argomenti futili persino in procedura penale, materia equivoca, e forse era superfluo confutarli, ma il Tribunale risponde. Più interessante il secondo punto. Notiamo come l’articolo 3, comma 3 Conv. europea sia frainteso nella versione italiana: “la parte richiesta non potrà trasmettere che semplici copie o fotocopie dei fascicoli o documenti”, certificate conformi. L’autentico testo ha un senso molto diverso (bene colto dall’ordinanza): “la partie requise pourra ne transmettre que de copies ou fotocopies”, ecc.; ossia, l’obbligo internazionale non arriva al punto che l’ufficio debba spedire gli originali; può mandare copie, e quando gli siano espressamente richiesti, soddisferà “cette demande dans la mesure du possible”. Prima questione: se l’essere le copie “certifiées conformes” sia requisito sine quo non, nel senso che le parti contraenti escludano l’uso della copia semplice. No, stando alle parole lette ragionevolmente: quel participio passato sa d’obiter dictum; il clou è la facoltà del cooperante d’adempiere trattenendo gli originali. L’articolo 3 non vieta copie semplici. I supergarantisti devoti alla lettera postulano divieti che non vi figurano. Esiste invece, nel titolo sulla procedura, un articolo 17 molto chiaro: “les pièces et documents (…) seront dispensés de toutes formalités et légalisation”; e anche qui la versione italiana appare infedele (“ogni formalità di legalizzazione”). Compatibilmente con la lex loci (e con quella dello Stato richiedente, nel caso regolato dall’articolo 9 Conv. strasburghese 8 novembre 1990), i contraenti escludono “toute formalité”, com’é ovvio se la cooperazione vuol essere effettiva. In materia internazionale le prassi contano molto, notoriamente. L’articolo 31 Conv. viennese 21 marzo 1986 le erige a criterio ermeneutico. Ora, nei 39 anni dall’entrata in vigore, se n’é formata una pacifica: il mittente attesta l’esatto adempimento delle richieste; qualora siano copie il cui originale risiede presso l’ufficio a quo, con tale nota le garantisce conformi; ma spesso i reperti trasmessi sono copie in origine (caso tipico gli estratti a stampa sul movimento d’un conto bancario, esibiti dalle banche), dove non c’é niente da autenticare. Nessuna norma prescrive bolli su ogni foglio, come pretendono i campioni del tatticismo nichilistico: l’importante è sapere da chi vengono; e consta dalle note d’accompagnamento. La “certification” ex articolo 3, nato quando non esistevano computers né fax o “e-mail”, è atto a regime formale libero. Tale prassi non è “diffuso illegalismo” (l’affermano i difensori) ma fatto normativo: i contraenti non stabiliscono forme specifiche; le fissa una consuetudine. Così stanno le cose in iure, né l’imputato subisce soprusi: che i materiali de quibus corrispondano ai richiesti, lo dicono i mittenti, assumendone la responsabilità, uno, dieci, cento timbri non forniscono garanzie migliori. E se qualche “pièce” fosse spuria? La contesti. Niente glielo impedisce, anche se la negazione sarebbe stata più credibile nei ricorsi con cui, avendo sotto gli occhi l’intera messe, resisteva alla rogatoria. Infine, è fermo canone ermeneutico che i testi non vadano letti nel senso in cui generano conclusioni assurde. Tale appare l’articolo 729, comma 1, inteso come divieto d’acquisire prove d’accusa, perfettamente fruibili se fossero raccolte in Italia o parti private le importassero dall’estero: perché nessun articolo del codice esige i famosi bolli; e appena scopra d’avervi un tornaconto, l’imputato chiederà d’acquisire, avendone pieno diritto, le carte che aborriva in mano al pubblico ministero. Siamo al terzo paradosso. I parametri costituzionali. Notavamo quanto poco convenga intendere i testi in tal modo che ripugnino al sistema: idem se, intesi così, violassero qualche Grundnorm; ed è quel che avviene. L’ordinanza romana 7 novembre 2001 solleva la relativa questione (risolubile in sede interpretativa), identificando vari profili d’inconstituzionalità. Il primo nasce dall’esistere una norma consuetudinaria sul modo d’eseguire le rogatorie: l’articolo 10, comma 1 della Costituzione conferisce rango metalegislativo alle “norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”; e intesa nell’incongruo senso formalistico, l’attuale disciplina ne vìola una. Poi l’articolo 111 della Costituzione: la parità delle parti nel contraddittorio sparisce se imputato e pubblico ministero non hanno lo stesso diritto alla prova, essendo “inutilizzabile”, in mano al secondo quel che varrebbe, esibito dal primo; argomento assai forte. Lo è meno quello sulla “ragionevole durata”, del processo: il nuovo regime allunga i tempi ma non è vero che “ogni minima irregolarità formale”, causi una regressione: anzi non ve ne sarebbe nessuna (a parte gli annullamenti in Cassazione) se i giudici seguissero il filo perché l’eventuale esclusione della prova non implica il ritorno dal dibattimento all’udienza preliminare e non ancora meno dal secondo grado al primo. Né pare censurabile l’articolo 727, comma 5bis (rectius 6). Piuttosto noterei come l’articolo 729 (comma 1ter, nella curiosa aritmetica del codice) vieti “le dichiarazioni, da chiunque rese”, sui fatti formanti oggetto dei documenti esclusi dai commi 1 e 2. Quali condotte convenga incriminare e come punirle, sono questioni d’alchimia politica-legislativa, bene o male risolte. In una fiaba nera può capitare che assemblee in preda a liberismo anarcoide abroghino o affievoliscano, riducendole a quasi niente, le norme incriminanti mafia, mercato d’armi, narcotraffico, corruzione, baratti infami e simili performances in colletto bianco: e se l’incubo prendesse corpo, non esisterebbe antidoto legale; chi domina le Camere ha carta bianca. Deo adiuvante, però, nell’Italia 2001 gesta simili costituiscono ancora delitto. Ora, i delitti non sono materia disponibile come crediti o liti condominiali: azione obbligatoria (articolo 112 Costituzione), decisioni guidate solo dalla legge (articolo 101), e via seguitando; l’aberrante divieto testimoniale fornisce all’imputato una criptoimpunità in via obliqua, ostruendo l’accertamento penale. Cose da monarchia assoluta, quando con una lettre de grâce il re salvava dai giudici i suoi protetti.

 

http://www.giuffrerimini.it/articoli_aprile02.htm

Il diritto nell’era del terrorismo

Archiviato in: Cordero, Giustizia — Tag:, , , , — boghey @ 9:29 pm

Data di pubblicazione: 28.08.2006

Autore: Cordero, Franco  

 

Dietro la retorica del timore per il terrorismo paurosi fantasmi turbano la legalità e le democrazia. Da la Repubblica del 28 agosto 2006 

 

I quaresimalisti lavoravano sulle midolla, vedi Paolo Segneri a proposito d’inferno, morte improvvisa, sorti dell’anima. La forma moderna del sermone è l’editoriale. Ad esempio: viviamo nel rischio d’attentati; in ogni istante può scatenarsi il diavolo; esplosioni, gas tossico, peste manufatta; e quando la posta sia enorme, avrebbe senso rifiutare espedienti forse utili, quali la tortura, in ossequio all’etica inerme? Shock nel pubblico. L’autore se ne compiace: voleva scuoterlo; il problema, capitale nel pensiero politico, è se la tutela assoluta delle libertà sia compatibile con una guerra endemica, fuori d’ogni regola. No, l’apparato pacifico non ferma i kamikaze. Fortunatamente esiste la via d’uscita: un «compromesso tacito» dove lo Stato conservi l’aspetto virtuoso, mantenendo acque grigie tra legalità e delitto, dove nuotino tranquilli i pesci dell’agenzia che combatte l’alieno; lì non vigono norme; lo Stato in maschera virtuosa s’arresta sulla soglia; vi mette piede solo nei casi straordinari, «con la massima cautela», senza disturbare gli addetti al lavoro talvolta sporco. E i possibili effetti degenerativi? Vigilerà il governo ma sia chiaro: l’affare nasce e muore nella sfera politica; il diritto non c’entra. Spira aria burlesca (vengono in mente Voltaire, Candide ou l’optimisme, e sul versante fosco, Molière, Tartuffe), ma vuol essere un sermone serio, terribilmente serio. Vediamo dove porta.

 

Se ho capito bene, l’oratore non invoca arnesi legali d’eccezione quali gli stati d’assedio, martial law, i pieni poteri d’Hitler votati dal Reichstag a salvaguardia «del popolo e dello Stato», 23 marzo 1933, o il «Patriot Act» Usa 26 ottobre 2001 (misure interinali a carico dello straniero sospetto) o gli assai più incisivi «Military Commission Orders» del Presidente, 21 marzo e 21 giugno 2003, nonché le otto «Military Instructions» che li attuano: niente d’analogo; e finché esista l’attuale Carta, nascerebbe invalida ogni previsione d’impunità. Né versiamo nel contesto del romano iustitium, dal verbo «sistere», fermare corpi o fluidi in moto: tale è metaforicamente lo ius, macchina del diritto (succede anche al sole, «sol-stitium»); un senatoconsulto l’arresta perché incombono pericoli letali (Annibale alle porte, Catilina complotta, tumulti); fuori delle solite competenze, qualcuno salva la res publica; talvolta germinano poteri spontanei; capita che il privato agisca quasi fosse console. Stasi breve. L’atto cade in spazi legalmente vuoti: è valutabile poi, appena l’astro riprenda il corso interrotto; mettere a morte i catilinari era decisione dubbia, infatti Cicerone subisce un breve esilio. Tutto chiaro invece nell’affare Roehm. Questo turbolento capo delle SA, guardia armata nazista, guasta l’armonia con le gerarchie militari ed economiche: Hitler è solo cancelliere, in attesa che il decrepito Hindenburg passi a miglior vita cedendogli la presidenza, acquisita la quale, diventerà Führer, e non ci pensa due volte; sabato 30 giugno 1934 matta i dissidenti, inclusi vari estranei. Due settimane dopo, racconta al Reichstag d’avere operato da supremo giustiziere. Gli canta un inno Carl Schmitt, politologo troppo intellettuale, quindi senza fortuna nella birreria nazista (le sue piccole e vaghe idee in brodo ornato riscuotono ancora un culto trasversale): Adolf Hitler è Führer; ordinata da lui, la carneficina diventa pura giurisdizione. Su scala minore era avvenuto in casa nostra. Bologna, domenica 31 ottobre 1926: qualcuno spara a Mussolini; gli squadristi linciano Anteo Zamboni, 15 anni; l’indomani il «Popolo d’Italia» chiama fulmini sui mandanti; sarebbe «un’onta» seguire le «procedure ordinarie».

 

L’oratore, dunque, non chiede leggi speciali né contempla stasi del diritto quali sopravvenivano nello iustitium: liquidare i catilinari o le SA era affare d’uno o due giorni, mentre il pericolo d’attentati permane; tra qualche anno forse sarà peggio, Iddio non voglia. E allora? L’ha detto, ci vuole uno stato equivoco in cui vigano le norme consuete, purché gli angeli abbiano mano libera, sotto un misterioso controllo politico: e calca l’accento sul qualificativo; è roba segreta; i giusdicenti non vi mettano becco. Come dire «piove ma non piove». Diritto e logica esauriscono l’universo: nei sistemi a due qualificatori, l’atto è x o non-x; ha mai letto Wittgenstein? Supponiamo che gli operatori della cosiddetta sicurezza sequestrino dei sospetti, li tengano in prigioni occulte, li torchino ad eruendam veritatem, e la cosa trapeli. Il pubblico ministero indaga, indi agisce: tribunali o corti competenti accertano l’accaduto; risultando vera l’accusa, possono solo condannare. L’unica alternativa è un illegalismo delittuoso: che il magistrato requirente chiuda gli occhi, complice del potere esecutivo la cui sfera non tollera sguardi profani (obbligo d’agire e pubblico ministero indipendente stanno sullo stomaco ai quaresimalisti): o se una testa storta lo instaura, il processo finisca in mano a giudici duttili, dallo stomaco forte, sicché i serventi segreti escano indenni; bella prospettiva, inquinare organicamente la giustizia. Nelle monarchie assolute circolavano lettere col sigillo reale. Qui avverrebbe tutto nelle anticamere, a bisbigli. Poteri occulti sicuri dell’impunità sviluppano una versatile delinquenza, dai traffici lucrosi al colpo di Stato. Così vuol difendere un paese moralmente debole, nella cui storia le collusioni politico-militari mischiano inettitudine, avventurismo, fantasia negromantica, sciagure? Vedi Luigi Cadorna, comandante supremo 1915-17: dissangua l’esercito in undici stupide offensive, finché poche divisioni prestate dai tedeschi rompono l’assurdo schieramento italiano, allora diventa falsario; incolpa i soldati e la mano molle governativa, rammollita dall’ideologia democratica, quindi tollerante del «nemico interno»; opportunisticamente riabilitato, proclama che mai vi sarebbe stata Caporetto sotto il timone mussoliniano. Ancora più nefasti i successori nella seconda guerra mondiale. Giolitti memorialista, abitualmente cauto, usa parole dure sulla clique militare politicante.

 

http://eddyburg.it/article/articleview/7225/0/2/

Il cesarismo d’affari dell’ultimo Bonaparte

Archiviato in: Cordero, Giustizia — Tag:, , , — boghey @ 9:26 pm

di Franco Cordero

(“la repubblica”, 30 aprile 2002)

 

Che magnifico reperto è B. nel museo dei politologi: sta fondando un regime personale; e notiamolo subito, tale non risulta il fascismo governativo 1924-1925. Mussolini gioca partite complesse, sul filo d’equilibri rischiosi, alle prese con vari fattori: squadrismo facinoroso, monarchia, comandi minoritari, piccola borghesia patriottica, la destra economica nel cui interesse ha sgominato i rossi; voleva pattuire un pacifico modus vivendi, 1921, ma gliel’hanno impedito i falchi, in particolare Dino Grandi, reazionario d’una specie volpina destinato a lunga e comoda vita. L’ultimo giorno dell’anno, 33 scherani gli portano l’ultimatum invadendo Palazzo Chigi: e rischierebbe la testa, nel senso anatomico oltre che politico, se non rompesse i ponti con l’Italia prefascista sabato 3 gennaio 1925; rottura cauta, perché non vuole né può ancora sfidare i poteri costituiti intorno alla Corona. L’incipiente Italia fascista non era regime personale. Lo diventa post 1936, consumandosi in nemmeno 4 anni: ne seguono 3 d’agonia; gli ultimi 19 mesi sono commedia macabra.

II precedente classico è Louis Napoléon o lo sarebbe, se fossero comparabili casi tanto diversi: terzo e ultimo nato (Parigi, 20 aprile 1808) dal Bonaparte effimero re d’Olanda e Ortensia Beauharnais, figlia dell’imperatrice Josephine (legalmente sono zio e nipote); non attira lo sguardo, né i conoscitori gli attribuiscono talenti occulti, anzi pare piuttosto vacuo, ma ha carisma genetico o almeno onomastico (voci insistenti lo dicono figlio adulterino), ferma fede nella sua stella e un passato politico. Cresce in Svizzera. A Roma frequenta congreghe carbonare, 1829-30.

L’anno dopo appare sulla scena romagnola con gl’insorti; e lì muore il fratello senior Napoléon Charles-Louis, vittima d’un accidente su cui esistono due versioni: rosolia o la fucilata d’un carbonaro traditore nella fuga verso Forlì. Scomparso poi il figlio unico della seconda coppia imperiale, già re infante di Roma, indi arciduca austriaco, è lui l’erede. I francesi riscoprono l’Impero, annoiati dalla piatta monarchia orléanista. Nell’attesa scrive currenti calamo: qualcosa ha letto; s’improvvisa storico, sociologo, cultore d’arte militare. Indi passa all’azione: fallito l’ammutinamento strasburghese, 1836, un indulgente bando lo spedisce negli Stati Uniti; 4 anni dopo, marcia su Boulogne. Secondo scacco e lunga dimora nel forte d’Ham, penna in mano: en passant risolve la questione sociale (L’Extinction du paupérisme); evaso dopo 6 anni in abiti da operaio, aspetta a Londra che l’eredità gli cada nel piatto. Senza saperlo, lavorano tutti per lui: Louis-Philippe. re borghese. e Francois Guizot, ministro erudito,portano la monarchia al suicidio; i repubblicani declamano sogni; Alphonse Lamartine, commissario agli esteri nel nuovo governo, «dichiara pace al mondo», sicuro d’avere in tasca la futura presidenza della Repubblica perché modula versi melodiosi e parla benissimo; furori verbali disseminano paura endemica nei ceti possidenti, dalle campagne ai bottegai. Dal Palais Luxembourg una Commission du travail codifica il diritto al lavoro: negli Ateliers nationaux, fondati ad hoc, ognuno incassa 2 franchi al giorno, una cuccagna; presto sono 100 mila, troppi, sicché il sussidio scende a 8 fr. settimanali. Quando un decreto li smobilita, incorporando i giovani nell’Armée, erompono 400 barricate. Il governo le aspettava. Louis Eugène Cavaignac, deputato alla Costituente ed ex-comandante dell’armata d’Africa, schiera 100 mila soldati: dura 4 giorni la «guerra servile» (Tocqueville, Souvenirs, IX capitolo) nel solstizio d’estate; cadono 5 generali; feroci repressioni. Cavaignac forma un ministero. E’ l’uomo forte dell’ortodossia borghese-repubblicana.

L’Assemblea costituente, 4 novembre, vara una repubblica presidenziale fondata sul suffragio universale (sotto la monarchia orléanista il corpo elettorale aveva solo 240 mila teste). I citoyens vanno alle urne domenica 10 dicembre: su 7.517.811 votanti Louis Napoléon miete 5.572.834 voti; Cavaignac, 1.469.156; Alexandre Ledru-Rollin, 376.834; François-Vincent Raspail, 37.106; Lamartine, derelitto, ne spigola 20.938. Nella nuova assemblea (13 maggio 1849) legittimisti e fautori degli Orléans occupano 500 seggi; 70 repubblicani superstiti espiano l’eloquenza ventosa; resistono 180 rossi, alias montagnardi ovvero socialisti, verosimilmente meno ostili al napoleonide che all’espugnatore delle barricate. La seconda repubblica esala i resti d’anima nella sommossa contro l’intervento a Roma, 13 giugno. L’equivoco presidente guadagna Mater Ecclesia col regalo delle scuole (1. Falloux, 10 marzo 1850).

Ha un mandato quadriennale ma spirando il penultimo, 2 dicembre 1851, anniversario d’Austerlitz, se lo proroga a 10: i ministri saranno organi suoi; promulgherà una nuova Carta; e che abbia il popolo dalla sua, lo dicono 7.439.216 voti contro 640.737 (plebiscito 20 dicembre). L’Impero nasce dopo 12 mesi nel solito glorioso anniversario (7.824.129 sì, 253.245 no).

Emergono vistose differenze. B. intraprende vecchio l’avventura autocratica, sui 65 anni, quanti Napoleone III ne aveva alla morte, esule da 2, dopo 22 tra Eliseo e Tuileries: s’era ingigantito sotto l’ala d’una consorteria; duopolista televisivo, editore dominante, padrone d’innumerevoli società, dalle imprese assicurative alle alimentari, ha inalberato l’insegna politica 9 anni fa perché, persi i protettori, temeva assalti. In casi simili i magnati ricorrono alle lobbies: nell’ipotesi estrema allestiscono un partito gestito da professionisti; lui no, s’inventa condottiero. Demiurgo lo era, attraverso gli schermi, essendosi allevate masse contemplanti. Sceso nell’arena, rimane se stesso, impresario d’illusioni, padrone fagocito, scorridore d’affari, mentre il figlio d’Ortensia esibiva titoli culturali.

Differiscono anche i percorsi: Louis-Napoléon arriva da una lunga traversata politica; B. salta fuori quando nessuno se l’aspettava, jack-in-the-box. Populisti entrambi, cavano il massimo profitto dalle campagne d’opinione. Altrettanto diverso il modo d’agire al potere. L’ex-carbonaro, prigioniero d’Ham, deputato alla Costituente, principe-presidente, infine imperatore, ascolta i consiglieri, talvolta troppo. Ha due alter ego: Charles Morny, fratello uterino,nato da Ortensia e dal conte Joseph Flahault de la Billarderie; e Jean-Gilbert-Victor Fialin, conte Persigny. B. arruola un personale tecnico, o soi-disant tale, dal quale pretende ubbidienza: decide da solo; apertasi la vacanza, 1993, s’è buttato nella mischia. Invano l’ammoniva un inseparabile fedelissimo, stavolta pessimista. Gli uomini come lui amano sé stessi: in politica applica le tecniche vincenti con cui viveva gli affari (rectius li vive: non riesco a pensarlo nel blind trust o simili limbi); il rischio è semplificarsi le equazioni ritoccando i dati. C’era caduto l’autentico Napoleone e persino i caudatari d’Arcore ammetteranno che il loro imperatore abbia meno materia grigia: vanta colpi da satanasso dei business ma deve quasi tutto al favore politico; senza le benevole concessioni eteriche sapremmo appena chi sia.

Anche Mussolini divorava gli avversari nei tornei italiani, salvo svelarsi disastrosamente impari alle partite continentali. B. diffida dell’Europa perché fiuta pericoli: segno d’istinto sicuro; senonché l’lo ipertrofico gli detta passi incauti. Non l’aveva scelto lui il ministro degli esteri: anzi, l’aborriva, tanto da scatenargli addosso i botoli; se n’è subito disfatto, impadronendosi del timone. Cattivo segno, commenta l’osservatore equanime.

Idem quel modo protervo d’usare governo e parlamento nemmeno fossero botteghe sue. Infatti, i consensi calano, né al posto suo mi fiderei dei sondatori che danno costante l’intento elettorale: molti l’hanno scoperto parolaio inadempiente; s’è incrinata l’icona e certi guasti sono irreversibili; quando arrivi l’ora, Dio sa come voteranno. Louis Napoléon era un cavaliere fatalista, laconico, cogitabondo, sensibile, mite, mentre costui straparla, gesticola, smania, digrigna i denti, piange, ride, strepita, noncurante dei fatti, come se le cose esistessero solo in quanto lui le dica, e sono gesti remoti dall’arte politica, con infausti precedenti crispino-mussoliniani. Riapparse le Brigate rosse, irrompe sul palco, incolpando gli oppositori che seminano «odio e menzogna»: nel quaresimale televisivo mima l’eroe sofferente, ripetendo l’allusione; apre il summit della Destra in posa pacifica e quando nessuno se l’aspetta, intavola l’equazione processi-pistole-piazze, dichiarando che niente lo fermerà, visto che 65.8 italiani su 100 marciano con lui; l’indomani lamenta d’essere stato frainteso; in serata monologa a fiumi nel salotto d’una sua rete. Che sia un boss vulnerabile dal ridicolo, pericolosamente fuori posto alla guida dello Stato, lo dicono gli ultimi due aneddoti; davanti alla banda musicale, aspettando l’ospite straniero, imita il colpo d’anca delle sciantose; da Bucarest epura due giornalisti e un comico, colpevoli d’«uso criminoso» della tv pubblica perché nella campagna elettorale non s’erano genuflessi. Viene in mente un film del René Clair minore, L’ultimo miliardario.

Aveva vinto senza splendore, su avversari dispersi, rissosi, già moralmente sconfitti, sfruttando vecchie fobie ormai evanescenti. Dopo un anno appare in debito e, quale taumaturgo, non può permetterselo. Forse le gaffes pubbliche tradiscono rabbiose percezioni del pericolo: sente occhiate fredde; nel partito blu, clonato sull’azienda, è sovrano assoluto, sebbene quel capolavoro eufemistico d’un disegno legislativo gliene attribuisca la sola «mera proprietà», ma i partners non remano concordi. Insomma, sta meno bene del napoleonide. Molto dipende dagli oppositori: se ricalcano i vecchi passi, non ci sarà partita fino a quando conservi gli spiriti animali, determinanti nei regimi personali (l’imperatore gode buona salute, garantisce il 29. bollettino, quello delle catastrofi russe; il secondo Impero ha una nefasta curva urologica; Bottai studia Mussolini cercando sintomi); dal Quirinale, tenendo a Palazzo Chigi un uomo sicuro (sul cuoi nome litigano nel cartello), può regnare tranquillo,forte del monopolio semiotico. Mancheranno persino le parole con cui dissentire. Niente d’irreversibile perché la storia gira e l’animale umano ha tante risorse, ma i sopravvissuti risaliranno da punti bassi, dopo anni d’anestesia morale. Chiudiamo l’escursione in chiave consolante. B. ha aperto l’epoca definibile «cesarismo d’affari e affabile stregoneria mediatica». Sorride ricchissimo: tra poco sarà sua anche l’aria che respiriamo; schiera quanti uomini meccanici vuole; dispone d’incantesimi ignoti ai vecchi maghi. Qualcosa però cambierebbe se fosse combattuto a colpi d’idee e moralità. Era illusione stupida che svanisse da solo o cadesse nella rete d’empi patti, e chi l’ha coltivata doveva perdere. La Sinistra provi d’avere imparato.

 

http://www.osservatoriomonopoli.it/News_archivio/News_030502_Cordero.htm

Il Bonapartismo d’Arcore che domina il Paese

Data di pubblicazione: 13.04.2004

Autore: Cordero, Franco

 

 

Franco Cordero aggiunge ulteriori fatti e commenti al bilancio del berlusconismo in atto, e ammonisce gli oppositori troppo corrivi. Su Repubblica del 15 gennaio 2003. 

 

Da quando imperversa B., la politica italiana è anche psicodramma ciclico. Diviso tra Palazzo Chigi, via del Plebiscito, la reggia d’Arcore e le ville, l’uomo delle decisioni va a soprassalti. Ad esempio, intavola la revisione delle norme sul lavoro, dov’è garantita la stabilità, salve risoluzioni da giusta causa: i destini d’Italia dipendono da lì, proclama; è nato con l’iperbole in bocca. La mossa mette a soqquadro lo scenario: Cisl e Uil siedono al tavolo; Cgl, no; a sinistra scattano i riflessi dialoganti già rifulsi nella sagra bicamerale. «Non basta dire no», ammonisce una bibbia riformistica edita dal presidente del Consiglio, i cui torchi stampano anche i pensieri del leader ex-comunista; e l’affare sarebbe grosso se i tempi editoriali non fossero lenti rispetto alle folgori d’Arcore. L’articolo 18 non interessa più, annuncia il demiurgo. Da archiviare. Che le verità politiche mutino, anche due volte al giorno, lo sapevamo da Orwell, “1984″. Con la stessa smemorata labilità gl’interlocutori ripigliano il filo. Nel nostro caso l’ammonimento resta valido, perché B. sferra una questione ancora più capitale: “riforme istituzionali”; a sinistra balenano i soliti riflessi; e come cantano i criptoberlusconiani chierici d’un equivoco bipolarismo.

Nessuno s’era accorto che abbiamo bisogno d’alchimie costituzionali. Non viene prima l’economia malata? Stiamo regredendo a paese senza futuro. Infatti, le riforme sono anche diversivo. L’unico al quale giovino è l’imbonitore. Aveva garantito miracoli: dopo 6 stagioni chi vuol vedere curve all’insù legga costo della vita, disoccupati, debito pubblico; invisibili gl’investimenti produttivi; il metabolismo langue, a parte i malaffari stimolati dalla sua politica del diritto (vedi appalti Inail). Tale il consuntivo taumaturgico: e presentandosi dagli schermi, martedì 30 dicembre, in sguaiata competizione col capo dello Stato, racconta che ogni punto del programma sia cosa fatta, in anticipo sui tempi; vanta anche mirabilia sullo scacchiere internazionale, dove infatti non s’erano mai visti gesti fescennini pari ai suoi; le corna al ministro spagnolo resteranno negli annali, come la mossa d’anca davanti alla banda. Irradia simpatia e calore umano, salmodiano finti indipendenti, né trovano da ridire quando confida d’essere adorato dal pubblico, o rivendica gusti così liberali nella gestione dell’impero editoriale da essersi signorilmente allevato il dissenso; i più fieri oppositori li ha in Mediaset, e ride da un orecchio all’altro. Lasciamolo alle pantomime. Ha l’acqua alla gola: tutti fuorché gl’inebetiti dalle sue televisioni lo vedono inadempiente, bugiardo, ingordo, inetto, sopraffattore; sedersi al tavolo delle riforme in posa collaborante significa concedergli il diversivo del quale ha bisogno; nel bargain imbroglia anche i diavoli; e se l’opposizione l’asseconda, gli elettori reagiscono d’istinto, votandolo. Sarebbe stupido votare dei mestieranti che gli reggono la coda.

Le imprese costituenti presuppongono idee comuni e fiato morale. Dove i dissensi investano gli assiomi (a esempio, Italia 1925 o Germania 1933), è transfuga o suicida l’oppositore cooperante. Consideriamo due punti: l’alternanza sarebbe impostura se tra i contendenti uno fosse padrone dei media; o mandasse al diavolo l’indipendenza della magistratura infeudandosi procure, tribunali, corti. Ora, la campagna delle riforme non è solo diversivo. Eccome le vuole nel solito stile leonino. Anche i meno informati ormai sanno da quali avventure venga, chi sia, dove punti, in che modo. Dalle tribune elettorali s’impegna a risolvere il conflitto d’interessi, non sognandoselo nemmeno: senza l’ordigno con cui entra nelle teste, sarebbe solo un ricchissimo gesticolatore da avanspettacolo, talvolta divertente, con qualche lieve disturbo (Io ipertrofico, fughe dalla realtà, disinvoltura mistificatoria); del fraudolento ddl ora sepolto alla Camera nessuno parla più; e sapete perché?; perché l’argomento interessa solo al 7% degl’italiani. Sfolgora l’abituale analfabetismo politico. In compenso dissesta i quadri della legalità rabberciandosi leggi che lo salvino dai giudizi pendenti. Sono l’unica impresa energicamente condotta nei 18 mesi. Roba ignota al mondo evoluto: i nomi affioranti dalla memoria sono Batista il cubano o Ceausescu, più qualche regolo dell’Africa nera; succede anche nei regimi fondati sul narcotraffico. Poche settimane fa auspica una repubblica presidenziale, candidandosi. Vuol essere solo, capo dello Stato e del governo, padrone com’era ed è nell’universo Mediaset (solo i finti ignari lo presuppongono virtuosamente lontano dalle sue creature): al massimo tollera un presidente che passi in rassegna picchetti d’onore, baci bandiere, canti l’inno, segua funerali, inauguri mostre, consegni diplomi, visiti i luoghi delle sciagure; tutto fuorché interloquire de re publica. Tali essendo i fini, una seconda Bicamerale avrebbe un titolo, “Dialoghi dell’agnello col lupo”. Bonapartismo d’Arcore? A parte l’epica familiare, Luigi Napoleone significava borghesia vitale, codici, giurisprudenza colta, prefetture, espansione economica, carriera aperta ai talenti. Ometto l’analisi comparata delle persone, inutilmente crudele, ma bisogna domandarsi cosa vi sia dietro B. Risposta: Mediaset ovvero tecnologia dell’inebetimento collettivo, raccolta pubblicitaria, vertigine d’affari, più qualche incognita buia. Nominiamone due: cambiali siciliane sui 61 collegi; e una giustizia discriminata secondo classi, partiti, persone, feroce col bestiame umano, disattenta o riguardosa verso i colletti bianchi malfattori, purché stiano dalla parte giusta.

Entriamo nel merito. Quali riforme? Primo: premier eletto dal basso ovvero cesarismo populistico, con dei pericoli così evidenti che sarebbe torto ai lettori segnalarli; secondo, dev’essere forte. Aggettivo da intendere alla lettera: che chiami e dimetta ministri, rimescoli i dicasteri, sciolga le Camere; così comanda a fischi, garantendosi fedeltà canina. Tutti a casa, ringhiava l’on. G. Pecorella, avvocato del padrone e suo mandatario negli affari legislativi che gli premono, se qualcuno si fosse azzardato a toccare l’aurea l. Cirami. Esiste un precedente nella l. 24 dicembre 1925 n. 2263, quando da primus inter pares, Mussolini diventa capo del governo: mediante decreto regio (un riflesso automatico) nomina e revoca i ministri, suoi arnesi animati; varia nome, numero, competenze dei ministeri; se vuole, li assume personalmente, delegando date funzioni ai sottosegretari; ogni odg parlamentare richiede il suo assenso preventivo (norma superflua anno Domini 2003: le Camere gli ubbidiscono, essendo un prodotto dei media; e durano finché lui voglia; la minaccia dello scioglimento spegne eventuali velleità frondiste). Le fonti archivistiche dicono gli effetti. Nei 40 mesi 23 giugno 1919-31 ottobre 1922 sfilano 6 ministeri: due volte Saverio Nitti (11 mesi, poi 24 giorni); Giolitti, alla quinta e ultima apparizione, vecchio revenant soverchiato da fenomeni ignoti (poco più d’un anno); Ivanoe Bonomi, socialriformista, funesto interlocutore del partito ormai dominante (8 mesi scarsi); due volte Luigi Facta, ridicolo, imbelle, infìdo giolittiano (complessivamente 8 mesi). Instabilità morbosa ma non indica salute l’unico ministero Mussolini, durato 20 anni, 8 mesi, 25 giorni, dove fluttuano 81 ministri, presi ex nihilo, commutati, estromessi, senza contare gl’interim mussoliniani (Interni, Esteri, Colonie, Guerra, Marina, Aeronautica, Corporazioni, nemmeno avesse i tentacoli d’un polipo e cervello leonardesco). Questa cronologia avalla qualche dubbio sulla compatibilità d’alternanza e premier forte. Montecitorio vota le norme sul Capo del governo senza discuterle. A Palazzo Madama l’unico dissidente è Gaetano Mosca, fondatore d’una scienza e psico-sociologia politiche: «assistiamo alle esequie» del regime parlamentare; e «non avrei mai creduto d’essere il solo» a tenere «l’elogio funebre» (19 dicembre 1925).

Le conclusioni saltano fuori da sole. Non ha senso ventilare nuove alchimie costituzionali finché B. sia padrone dei cervelli attraverso il monopolio degli schermi. È pregiudiziale assoluta risolvere sul serio il conflitto d’interessi. Filare intese rebus sic stantibus sarebbe degno d’un L. Facta, becchino del parlamento. Vuol riscrivere la Carta? Siccome ha i numeri, nessuno può impedirgli d’intavolare l’argomento e relativa agenda. Tutto sta nel non negoziare l’anima. Può darsi che vinca anche stavolta (non è ancora detto), ma la platea guarda, capisce, valuta: chi ha giocato la partita onorevolmente, mieterà voti; inutile dirlo, ci vogliono antagonisti credibili. Forse conviene ripeterlo. Gli elettori sono meno stupidi di quanto lui e qualche suo avversario perdente postulino: l’hanno visto e pesato; misurano i pericoli; esistendo un’alternativa seria, la sceglierebbero; ma lo preferiscono a oppositori equivoci che siedano compunti al suo tavolo. Nemmeno io avrei dubbi, dovendo scegliere tra il diavolo en titre e mezzi angeli frequentatori dei salotti infernali.

 

http://eddyburg.it/article/articleview/885/0/27/  

Articoli precedenti »

Blog su WordPress.com.